Cassazione Civile, Ordinanza n. 13126/2025 del 17/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il curatore fallimentare ha promosso una causa contro la società acquirente per contestare un atto di compravendita immobiliare compiuto dal fallito circa sette mesi prima della dichiarazione di fallimento. In primo grado il fallimento aveva dedotto che il trasferimento dell'unità abitativa, pur formalmente stipulato per un prezzo dichiarato, fosse in realtà simulato assolutamente ovvero, in alternativa, dovesse essere considerato un atto gratuito per mancato effettivo incasso del prezzo e per l'inopponibilità al fallimento della quietanza liberatoria. In via subordinata era stata chiesta la revocatoria ex art. 64 l.fall. Il tribunale aveva inquadrato la vicenda nell'art. 67, comma 2, l.fall. e revocato l'atto. La società aveva appellato e la corte d'appello ha accolto il gravame ritenendo che il fallimento non avesse proposto una vera azione revocatoria ex art. 67 l.fall. e che la sentenza di primo grado fosse ultra/extra petita, quindi nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c. Il fallimento ha proposto due ricorsi per cassazione avverso la sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati improcedibili. Ha rilevato che il ricorrente aveva affermato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. aveva depositato soltanto copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione; inoltre tale relata non era rinvenibile né nella produzione della controparte né nel fascicolo d'ufficio. Poiché la notificazione della sentenza rende operante il termine breve per l'impugnazione e impone il deposito anche della relativa relata, la mancata produzione determina improcedibilità, rilevabile d'ufficio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda subordinata di revocatoria proposta dal fallimento in primo grado.
richiamato dal tribunale per inquadrare la fattispecie come revocatoria fallimentare dell'atto impugnato.
la corte d'appello ha ritenuto che la decisione di primo grado avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
la mancata produzione della sentenza impugnata munita della relata di notificazione entro il termine di deposito comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione quando la sentenza risulti notificata o ciò sia allegato dal ricorrente.
nel termine previsto per il deposito del ricorso va prodotta la documentazione necessaria a verificare la procedibilità e la tempestività dell'impugnazione.
se la sentenza è notificata, decorre il termine breve per impugnare; il deposito della relata serve a consentire il controllo di tale termine.
in assenza di allegazione della notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione; il controllo di tempestività va compiuto in base alle allegazioni processuali.
la documentazione sulla notificazione può risultare anche dalla produzione del controricorrente entro i termini di legge.
non consente di sanare tardivamente l'omessa produzione della relata di notificazione ai fini dell'improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di definizione sfavorevole al ricorrente, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se previsto.
art. 24 Cost.
richiamato per escludere che l'improcedibilità per omesso deposito della relata violi il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato per escludere che la sanzione processuale contrasti con il giusto processo.
art. 6 CEDU
la Corte afferma che la sanzione di improcedibilità non contrasta con il diritto di accesso al giudice, essendo proporzionata al fine di assicurare la speditezza del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., non solo la copia autentica della sentenza ma anche la relata di notificazione; in difetto il ricorso è improcedibile.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte né dalla produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
- La produzione della relata di notificazione è funzionale a consentire alla Corte di cassazione di verificare immediatamente la tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; se tale controllo è possibile solo tramite gli atti depositati, l'omissione determina improcedibilità.
- Quando la sentenza impugnata non risulti notificata o tale circostanza non sia allegata, il controllo di tempestività dell'impugnazione si effettua sul termine lungo; quando invece la notificazione è allegata o emerge dagli atti, opera il termine breve e l'onere documentale correlato.
- La sanzione di improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione è considerata compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché persegue il legittimo fine di assicurare celerità e corretto accesso al giudizio di legittimità.
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