Cassazione Civile, Ordinanza n. 13128/2025 del 17/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Tribunale di Firenze, di due cartelle esattoriali: una relativa al mancato pagamento dell'imposta di registro e l'altra al mancato pagamento della tassa sui rifiuti. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in entrambi i casi; la Corte d'appello di Firenze ha confermato. Il successivo ricorso per cassazione è stato rigettato con ordinanza n. 9571/2023. Con il presente ricorso la parte privata chiede la revocazione di tale ordinanza, deducendo plurimi errori di fatto nella lettura degli atti e contestando, tramite memoria, anche varie questioni di legittimità costituzionale riferite a interi corpi normativi. La Corte rileva però che la ricorrente non è iscritta all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, che il ricorso è redatto in modo confuso e disorganico, e che le censure prospettate non integrano errori di fatto revocatori ma, al più, contestazioni sull'interpretazione dei motivi di ricorso e sulla valutazione della loro specificità e autosufficienza.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Le istanze di legittimità costituzionale sono dichiarate inammissibili per irrilevanza. L'inammissibilità del ricorso deriva, da un lato, dalla mancanza di difesa tecnica abilitata davanti alle giurisdizioni superiori, poiché la ricorrente si è difesa personalmente ma non risulta iscritta all'albo speciale; dall'altro, dalla violazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c. per l'estrema confusione dell'atto, nonché dal fatto che i presunti errori denunciati non sono errori di fatto revocatori ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., bensì critiche all'interpretazione e alla valutazione giuridica operate dalla Corte nel precedente giudizio di legittimità. Non vengono liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha proposto controricorso ma si è solo costituita per eventuale discussione. È dato atto, infine, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; nel caso concreto il rimedio è ammesso solo per errori di fatto nei limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.
L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva, decisiva e non controversa, non un errore di giudizio o di interpretazione delle norme e degli atti.
Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la redazione confusa e disorganica può integrare inammissibilità.
La difesa personale è richiamata dalla ricorrente, ma non esonera dal rispetto della regola sulla difesa tecnica davanti alla Cassazione.
art. 66, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934
In cassazione è necessario il ministero di un avvocato iscritto all'albo speciale delle giurisdizioni superiori.
La costituzione dell'intimata senza controricorso è avvenuta ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla discussione.
La nuova formulazione consente la trattazione camerale nei casi di revocazione ex art. 391-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di esito processuale sfavorevole.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze o ordinanze della Cassazione è esperibile solo per un errore di fatto percettivo, immediato e decisivo, risultante dal confronto tra il provvedimento impugnato e gli atti interni del giudizio di legittimità.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore di fatto, miri in realtà a contestare l'interpretazione dei motivi di ricorso, la valutazione della loro specificità o autosufficienza, oppure la portata delle norme applicate.
- Nel giudizio di cassazione è necessaria la difesa tecnica da parte di avvocato iscritto all'albo speciale delle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito comporta inammissibilità del ricorso.
- L'esposizione dei fatti e dei motivi nel ricorso deve essere chiara, ordinata e intellegibile: una redazione caotica e non decifrabile può violare l'art. 366 n. 3 c.p.c. e determinare l'inammissibilità.
- Le questioni di costituzionalità generiche, riferite in blocco a interi testi normativi e non funzionali alla decisione del caso, possono essere dichiarate inammissibili per irrilevanza.
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