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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20765/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il titolare di una ditta individuale aveva presentato, per più annualità, richieste di rimborso dell'IVA a credito; la lite riguardava in concreto i crediti relativi agli anni 1991 e 1992. Per il 1991 vi era stato un avviso di rettifica che aveva contestato solo una parte del credito dichiarato, e il contribuente sosteneva che l'impugnazione di tale avviso avesse interrotto e poi sospeso la prescrizione del diritto al rimborso fino alla definizione del giudizio, con conseguente tempestività delle istanze di rimborso reiterate anche dopo la chiusura del contenzioso. Per il 1992 il contribuente deduceva che il credito non era mai stato contestato e che alcuni atti dell'Ufficio e il comportamento complessivo dell'amministrazione avessero comunque impedito la maturazione della prescrizione. I motivi di ricorso denunciavano: (1) violazione delle norme sul rimborso IVA e sulla prescrizione, assumendo efficacia interruttiva della domanda giudiziale e di altri atti amministrativi; (2) omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello, perché non avrebbe spiegato perché gli atti prodotti non fossero idonei a interrompere la prescrizione; (3) violazione dell'art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 e dei principi di correttezza, sostenendo che la parte di credito non contestata si fosse consolidata e dovesse essere rimborsata entro un termine ragionevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e comunque infondato, evidenziando anzitutto che il ricorrente non aveva trascritto nei passaggi essenziali i documenti su cui fondava le censure, con conseguente inammissibilità per difetto di autosufficienza. Nel merito ha ribadito che il credito IVA chiesto a rimborso è soggetto alla prescrizione decennale, non alla decadenza biennale, e che l'onere di provare l'interruzione della prescrizione grava sul creditore, soprattutto quando si tratti di poste distinte e autonome. Ha quindi escluso che il contenzioso relativo al solo avviso di rettifica sul 1991 potesse produrre effetti interruttivi o sospensivi anche sulle poste non contestate e sul distinto credito del 1992. Ha inoltre osservato che, quanto al 1992, lo stesso ricorrente riconosceva l'assenza di contestazioni e di ulteriori atti interruttivi, con conseguente maturazione della prescrizione. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    L'istanza di rimborso IVA non costituisce il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito e di avvio del procedimento di rimborso; il credito è soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 2934 c.c.

    Il diritto al rimborso, ove non esercitato o non interrotto, si estingue per prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    La domanda giudiziale o l'impugnazione dell'atto impositivo interrompono la prescrizione solo nei limiti del credito o della posta effettivamente contestata.

  • art. 2944 c.c.

    L'effetto interruttivo derivante dal riconoscimento del diritto o dalla contestazione giudiziale non si estende automaticamente a poste diverse e non contestate.

  • art. 2945 c.c.

    L'interruzione prodotta dalla domanda giudiziale sospende il decorso della prescrizione fino al passaggio in giudicato, ma solo per il diritto oggetto del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato per denunciare violazione di legge nei primi e terzi motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva; la sua carenza è denunciabile come vizio della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a sostegno del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 10 Statuto del contribuente

    Invocato dal ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e collaborazione dell'amministrazione finanziaria, ma senza incidere sull'esito finale.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla Corte per delimitare il tema dell'eccedenza IVA e del rimborso delle singole poste.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma applicata nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il credito IVA chiesto a rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; la domanda di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il suo presupposto di esigibilità.
  • L'impugnazione giurisdizionale dell'avviso di rettifica interrompe la prescrizione del credito IVA solo per la posta effettivamente contestata; le poste non contestate restano soggette al decorso della prescrizione.
  • Quando il credito è composto da poste distinte, il creditore che eccepisca l'interruzione della prescrizione deve provare, per ciascuna posta, che gli atti richiamati si riferiscano proprio a quella posta e non ad altre.
  • Un atto dell'amministrazione che faccia riferimento alla pendenza di altri giudizi o disponga la sospensione dei rimborsi non produce automaticamente un effetto interruttivo generalizzato su tutti i crediti del contribuente.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile se la censura richiede alla Corte di valutare documenti non trascritti nei passaggi essenziali e quindi non scrutinabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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