Cassazione Civile, Ordinanza n. 11192/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009: uno emesso nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA e due emessi nei confronti dei soci per IRPEF, in conseguenza dell'imputazione per trasparenza del maggior reddito attribuito alla società. L'Ufficio aveva ricondotto un finanziamento soci a presunti redditi occultati dalla società. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per carenza degli elementi essenziali e motivazione apparente o per relationem illegittima, richiamando l'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni (art. 39 d.P.R. 600/1973, art. 54 d.P.R. 633/1972, artt. 2697 e 2727 ss. c.c.), sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità degli indizi posti a base della ripresa. I contribuenti hanno resistito e, in via incidentale condizionata, hanno dedotto la formazione di giudicato interno sulla questione della nullità della motivazione dell'avviso e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 5 d.lgs. 218/1997 e art. 12, comma 7, l. 212/2000.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR, pur sinteticamente, conteneva gli elementi essenziali e una motivazione non apparente, anche se resa per relationem alla decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, giacché la CTR aveva deciso nel merito sulla correttezza della ripresa fiscale e non sulla sola motivazione dell'avviso, oltre a tendere a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria è nulla solo se mancano realmente gli elementi essenziali o la motivazione; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza, ma non può essere usato per censurare una valutazione di merito.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente come norma sull'accertamento, ma la censura è stata ritenuta fuori bersaglio rispetto alla reale ratio della sentenza di merito.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA, senza esito favorevole perché il motivo mirava in realtà a una rivalutazione del fatto.
Invocato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi.
Richiamati sulla prova presuntiva; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una nuova valutazione delle presunzioni.
Invocato dai resistenti per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dai resistenti per omessa pronuncia sul giudicato interno eccepito.
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Invocato nel ricorso incidentale in tema di contraddittorio preventivo nel procedimento di accertamento.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dai resistenti a fondamento del necessario contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- La nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia meramente apparente o manchino gli elementi essenziali della decisione; una motivazione sintetica è valida se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni del primo giudice e dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame, rendendo controllabile il ragionamento decisorio.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- Le questioni sollevate con ricorso incidentale condizionato restano assorbite se viene rigettato il ricorso principale rispetto al quale sono subordinate.
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