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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11192/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da tre avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2009: uno emesso nei confronti della società per IRES, IRAP e IVA e due emessi nei confronti dei soci per IRPEF, in conseguenza dell'imputazione per trasparenza del maggior reddito attribuito alla società. L'Ufficio aveva ricondotto un finanziamento soci a presunti redditi occultati dalla società. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per carenza degli elementi essenziali e motivazione apparente o per relationem illegittima, richiamando l'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni (art. 39 d.P.R. 600/1973, art. 54 d.P.R. 633/1972, artt. 2697 e 2727 ss. c.c.), sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità degli indizi posti a base della ripresa. I contribuenti hanno resistito e, in via incidentale condizionata, hanno dedotto la formazione di giudicato interno sulla questione della nullità della motivazione dell'avviso e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 5 d.lgs. 218/1997 e art. 12, comma 7, l. 212/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza della CTR, pur sinteticamente, conteneva gli elementi essenziali e una motivazione non apparente, anche se resa per relationem alla decisione di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, giacché la CTR aveva deciso nel merito sulla correttezza della ripresa fiscale e non sulla sola motivazione dell'avviso, oltre a tendere a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia meramente apparente o manchino gli elementi essenziali della decisione; una motivazione sintetica è valida se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
  • La motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello fa proprie le argomentazioni del primo giudice e dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame, rendendo controllabile il ragionamento decisorio.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • Le questioni sollevate con ricorso incidentale condizionato restano assorbite se viene rigettato il ricorso principale rispetto al quale sono subordinate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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