Cassazione Civile, Ordinanza n. 32863/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, emessi sulla base del redditometro per maggior reddito Irpef e addizionali. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio confermando gli avvisi. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) omessa pronuncia della CTR sui redditi esenti, che sarebbero stati prova contraria tipizzata ex art. 38 d.P.R. 600/1973; 2) omessa pronuncia sull'illegittimo utilizzo, nel calcolo sintetico, di incrementi patrimoniali riferiti all'anno 2009 rispetto ad accertamenti per anni anteriori; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per non avere la CTR valutato il nuovo redditometro come parametro di confronto e per avere ritenuto corretto il risultato del vecchio strumento; 4) violazione degli stessi artt. 38 e 2697 c.c. per avere la CTR richiesto la prova del concreto utilizzo delle somme ricevute a titolo di donazioni da parenti e amici, anziché considerare sufficiente la prova della loro provenienza e disponibilità; 5) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità degli avvisi per carenza di contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza di merito non risultava aver accolto la domanda sui redditi esenti e, comunque, l'omessa pronuncia non sussiste se la decisione contiene una statuizione implicita incompatibile con la pretesa non esaminata. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che per gli anni anteriori al 2009 è legittima la 'spalmatura' degli incrementi patrimoniali nel quinquennio precedente secondo la disciplina previgente, mentre la nuova disciplina del redditometro si applica solo dal 2009. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che il nuovo redditometro non è utilizzabile per valutare redditi di annualità antecedenti al 2009. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non si confrontava con la ratio autonoma della CTR, secondo cui la contribuente non aveva provato neppure l'effettiva provenienza delle somme, e in ogni caso ha richiamato il principio per cui il contribuente deve provare non solo l'esistenza di redditi esenti o non imponibili, ma anche la durata del possesso e la loro disponibilità ai fini del tenore di vita. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la deduzione della mancanza di contraddittorio endoprocedimentale costituiva motivo nuovo e quindi inammissibile nel processo tributario, soggetto al divieto di nuove domande e nuovi motivi in appello e alla delimitazione dell'oggetto del giudizio dai motivi introduttivi. Condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità per omessa pronuncia non sussiste quando la decisione contiene una statuizione implicita incompatibile con la pretesa non esaminata, oppure quando il punto non era effettivamente oggetto di decisione autonoma.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per omessa pronuncia e nullità della sentenza.
Disciplina l'accertamento sintetico e la prova contraria del contribuente; il giudice richiama che la nuova disciplina del redditometro opera solo per il 2009 e anni successivi e che il contribuente può contrastare l'accertamento con redditi esenti o non imponibili, ma deve provarne anche durata e disponibilità.
La ripartizione dell'onere della prova impone al contribuente che contesti l'accertamento sintetico di provare i fatti impeditivi o giustificativi dedotti.
art. 22, comma 1, D.L. n. 78/2010
La Corte lo interpreta nel senso che il nuovo redditometro si applica solo dall'anno d'imposta 2009.
D.M. 20.12.2012
È il decreto attuativo del nuovo redditometro, non applicabile alle annualità anteriori al 2009.
Le memorie non possono introdurre nuovi motivi di illegittimità rispetto al ricorso introduttivo.
art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La formulazione dei motivi di impugnazione nel processo tributario è soggetta a preclusione, con divieto di ampliamento successivo della causa petendi.
Nel giudizio di appello tributario è vietata la proposizione di domande o eccezioni nuove, sicché il giudice non deve pronunciarsi su questioni nuove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza impugnata contiene una statuizione implicita incompatibile con la domanda o l'eccezione asseritamente ignorata.
- Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, non è applicabile il nuovo redditometro introdotto dal D.L. 78/2010 e attuato dal D.M. 20.12.2012; resta operativa la disciplina previgente, inclusa la ripartizione degli incrementi patrimoniali nel quinquennio precedente.
- Nell'accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nell'allegazione dell'esistenza di redditi esenti, di liberalità o di altre provviste finanziarie, ma deve riguardare anche la loro effettiva disponibilità nel tempo e la loro idoneità a sostenere il tenore di vita contestato.
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; non possono essere introdotti per la prima volta in appello o in memoria nuovi motivi di illegittimità dell'atto impositivo.
- La deduzione della mancanza di contraddittorio endoprocedimentale, quando non sia stata proposta nei modi e tempi previsti, non può essere fatta valere come questione nuova nel giudizio tributario di impugnazione dell'atto.
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