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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32780/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale con p.v.c. della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per gli anni 1998, 1999 e 2000 nei confronti di un esercente commercio al dettaglio di alimentari, rettificando in particolare per l'anno 2000 il reddito d'impresa e l'IVA dichiarati. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva accoglimento in primo grado; l'appello dell'Ufficio veniva rigettato dalla CTR. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR si fosse soffermata solo sulla percentuale di ricarico adottata dall'Ufficio con media aritmetica anziché ponderata, senza valorizzare il complesso degli elementi raccolti, che sarebbero stati gravi, precisi e concordanti a sostegno dell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La CTR aveva comunque motivato sulla questione centrale della legittimità dell'accertamento analitico-induttivo basato su una percentuale media di ricarico calcolata con media aritmetica, e aveva anche valorizzato, con passaggio non specificamente censurato, che lo scostamento rispetto al minimo del settore era giustificato dalla qualità di affiliato del contribuente con prezzi imposti dalla società affiliante. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 39 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dall'Ufficio come base dell'accertamento analitico-induttivo; la Corte non ne ha affrontato il merito, ma ha rilevato che la censura mirava a una nuova valutazione di fatto non consentita in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione/prova degli elementi posti a base dell'accertamento; la Corte ha ritenuto il motivo sostanzialmente diretto a contestare l'apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte ha però qualificato la doglianza come richiesta di rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che, in concreto, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non implica la rivalutazione delle prove, ma solo la verifica che il giudice di merito abbia esposto le ragioni della decisione e che il ragionamento probatorio sia restato entro i limiti della ragionevolezza e plausibilità.
  • Nell'accertamento analitico-induttivo dei ricavi, la contestazione in cassazione non può limitarsi a contrastare il criterio di calcolo della percentuale di ricarico se ciò comporta una diversa lettura del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sugli elementi ritenuti più attendibili senza dover confutare specificamente tutti gli altri elementi probatori non accolti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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