Cassazione Civile, Ordinanza n. 32799/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione forzata immobiliare promossa su una quota del 50% di alcuni beni immobili asseritamente appartenente al debitore quale erede. Il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo: la nullità della notificazione del precetto e del pignoramento; l’assenza dei presupposti per l’esenzione dal termine dilatorio ex art. 482 c.p.c.; la nullità della procedura per difetto di continuità delle trascrizioni nella provenienza ereditaria; con un successivo ricorso, la pretesa estinzione del procedimento per tardivo deposito dell’istanza di vendita. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione nel merito. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione di varie norme processuali per avere il giudice escluso l’estinzione per tardivo deposito dell’istanza di vendita; 2) nullità della notifica del precetto e del pignoramento, oltre che di un’ulteriore notifica riferita al germano, per violazione dell’art. 139 c.p.c.; 3) violazione delle norme sul termine dilatorio e sulla procura al precetto, sostenendo che non vi fosse pericolo nel ritardo e che la procura fosse viziata perché cartacea in periodo emergenziale; 4) violazione delle norme sulla continuità delle trascrizioni e sulla documentazione ipocatastale, assumendo l’inammissibilità o improcedibilità dell’esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio il solo capo della sentenza relativo all’eccezione di estinzione del procedimento esecutivo, perché tale doglianza non era proponibile come opposizione agli atti esecutivi, ma solo con reclamo ex art. 630 c.p.c. Per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile: il secondo motivo per difetto di autosufficienza, novità e indeterminatezza; il terzo per mancata specificità rispetto alla ratio decidendi e novità della censura sulla procura; il quarto per mancato confronto con la motivazione della sentenza sulla sanabilità/ripristinabilità della continuità delle trascrizioni sino all’udienza di vendita e sull’accertamento del relativo ripristino nel caso concreto. Le spese del giudizio di merito restano regolate secondo la soccombenza già posta a carico dell’opponente; nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché la resistente non ha svolto difese. È escluso l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita
Nell’espropriazione forzata, il mancato o tardivo deposito dell’istanza di vendita determina la perdita di efficacia del pignoramento e integra una causa tipizzata di estinzione della procedura per inattività del creditore.
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione che rigetti l’eccezione di estinzione per tardivo deposito dell’istanza di vendita è impugnabile solo con reclamo, non con opposizione agli atti esecutivi.
La Cassazione può disporre la cassazione senza rinvio quando la decisione impugnata abbia statuito su una domanda o eccezione non proponibile nel rito effettivamente utilizzato.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non rispetta l’autosufficienza e non contiene una critica specifica, puntuale e pertinente della ratio decidendi o se introduce questioni nuove.
La censura deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per mancanza di specificità.
La contestazione della validità della notificazione deve essere accompagnata dalla trascrizione/indicazione delle relate e delle modalità di esecuzione e perfezionamento della notifica.
La doglianza sull’esenzione dal termine dilatorio è inammissibile se non attacca la concreta ratio decidendi con argomentazioni specifiche e pertinenti.
La continuità delle trascrizioni può essere ripristinata fino all’udienza di autorizzazione alla vendita; la censura che non si confronti con tale principio è inammissibile.
Nell’espropriazione immobiliare la documentazione sulla provenienza del bene e la continuità delle trascrizioni rilevano ai fini della procedibilità, secondo il principio del loro ripristino sino all’udienza di vendita.
La censura sulla validità della procura rilasciata in forma cartacea durante il periodo emergenziale è stata dichiarata nuova in cassazione, perché non dedotta nei gradi di merito.
La Corte può aderire a precedenti consolidati richiamandoli espressamente a sostegno della soluzione adottata.
Non si applica l’ulteriore contributo unificato quando la pronuncia è di parziale cassazione della sentenza e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso nel suo complesso.
Massime di principio
- Nell’espropriazione forzata l’omesso o tardivo deposito dell’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura per inattività del creditore; la doglianza contro il rigetto dell’eccezione va proposta con reclamo ex art. 630 c.p.c., non con opposizione agli atti esecutivi.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non soddisfa l’onere di specificità e autosufficienza, non riportando gli elementi necessari per valutare il vizio dedotto o non confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La denuncia di nullità della notificazione richiede la puntuale indicazione e trascrizione delle relate e delle modalità di esecuzione e perfezionamento della notifica; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Sono inammissibili in cassazione le censure nuove, cioè non dedotte nei gradi di merito, e quelle formulate in modo indeterminato o generico.
- In materia di espropriazione immobiliare la continuità delle trascrizioni può essere ripristinata sino all’udienza di autorizzazione alla vendita; la censura che non si confronti con tale principio non supera il vaglio di specificità.
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