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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32764/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilisti)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due verbali di accertamento di violazioni del codice della strada redatti da un corpo di polizia stradale. I destinatari dei verbali proposero anche querela di falso incidentale, sostenendo che gli atti attestavano come avvenuti in presenza del verbalizzante fatti che, in realtà, si sarebbero verificati prima del suo intervento. Il giudizio sulla querela fu affidato al tribunale competente e poi, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione della prima sentenza d'appello, la corte territoriale rigettò la domanda ritenendo che il profilo di falsità dedotto riguardasse solo la visibilità dei fatti dal punto di osservazione dell'agente e che, su tale punto, gli opponenti non avessero fornito prova sufficiente. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, da un lato, violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. e degli artt. 221 e 331 c.p.c., sostenendo che la corte di rinvio avrebbe illegittimamente limitato l'esame alla sola visibilità, trascurando tutte le risultanze istruttorie e gli ulteriori profili fattuali allegati a sostegno della falsità del verbale; dall'altro, violazione degli artt. 394 e 384 c.p.c., assumendo che il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il principio di diritto affermato dalla precedente cassazione e non avrebbe riesaminato compiutamente le censure di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. Ha ritenuto infondata la censura relativa al preteso mancato rispetto del giudizio di rinvio, perché la corte territoriale aveva effettivamente esaminato i motivi di appello e non aveva violato il principio di diritto fissato dalla precedente cassazione. Ha invece accolto la doglianza sulla querela di falso, osservando che la corte d'appello aveva erroneamente ristretto l'oggetto dell'accertamento alla sola possibilità di visione dell'agente, mentre dalla domanda risultava che la contestazione investiva l'intera ricostruzione dei fatti contenuta nei verbali e che anche altri elementi di prova erano stati dedotti a sostegno della falsità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda valutando il contenuto complessivo della querela di falso e l'assolvimento dell'onere probatorio, provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, che incombeva sui querelanti rispetto alla falsità dedotta

  • art. 2699 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia probatoria del verbale di accertamento come atto pubblico

  • art. 2700 c.c.

    richiamato in relazione alla fede privilegiata delle attestazioni compiute dal pubblico ufficiale nei limiti previsti dalla norma

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla querela di falso

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate dai ricorrenti

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato con riguardo ai poteri e ai limiti del giudizio di rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato con riguardo al vincolo derivante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione

  • art. 372, comma secondo, c.p.c.

    richiamato perché ha consentito l'esame dell'atto di citazione per querela di falso prodotto in cassazione a sostegno della deduzione di error in procedendo

Massime di principio

  • La querela di falso è lo strumento necessario per contestare la verità dei fatti attestati in un verbale di accertamento da un pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, salvo che si tratti di valutazioni o apprezzamenti.
  • Quando dalla querela risulta che si contesta l'intera ricostruzione dell'accaduto contenuta nel verbale, il giudice non può restringere l'accertamento a un solo profilo fattuale isolato, ma deve esaminare complessivamente tutti gli elementi allegati a sostegno della dedotta falsità.
  • L'onere della prova della falsità grava su chi propone la querela, ma la valutazione deve avere ad oggetto il complesso delle circostanze dedotte e delle prove offerte, non solo una circostanza parziale selezionata dal giudice.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla cassazione, ma conserva il potere di esaminare i motivi di appello e la domanda nei limiti tracciati dalla decisione rescindente; non vi è violazione dell'art. 384 c.p.c. se tali limiti sono rispettati.
  • L'erronea delimitazione dell'oggetto della querela di falso può tradursi in un vizio di sussunzione e in una falsa applicazione dell'onere probatorio, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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