Cassazione Civile, Ordinanza n. 32768/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a un'unità sita in Ospedaletti. Il promissario acquirente agì in giudizio sostenendo che il preliminare si fosse risolto per mancato avveramento di una condizione prevista dagli artt. 3, lett. b), e 6 del contratto, e chiese la restituzione di euro 100.000 versati in relazione al contratto. I convenuti, poi costituiti in parte quali eredi di uno dei promittenti venditori, resistettero affermando di avere legittimamente esercitato il recesso e di poter trattenere la caparra confirmatoria. Il Tribunale rigettò la domanda dell'attore. In appello, la Corte territoriale dichiarò l'impugnazione inammissibile perché proposta oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Il ricorrente per cassazione dedusse: 1) violazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che il termine lungo andava sospeso per l'emergenza epidemiologica da coronavirus, oltre che per la sospensione feriale, con conseguente tempestività dell'appello notificato il 9 novembre 2020; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla necessità che il termine per adempiere fosse fissato dal giudice e non dalla parte; 4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'impossibilità incolpevole di adempiere per mancato ottenimento del finanziamento bancario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado, depositata il 13 febbraio 2020, doveva essere calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza coronavirus dal 9 marzo all'11 maggio 2020, oltre alla sospensione feriale. Ne consegue che l'appello notificato il 9 e 10 novembre 2020 era tempestivo, sicché la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità per tardività. Poiché la decisione di merito d'appello non è stata esaminata a causa dell'errore sulla tempestività, la Cassazione ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine lungo per proporre appello va calcolato tenendo conto anche delle sospensioni straordinarie e ordinarie dei termini processuali; nel caso concreto non era decorso quando l'appello fu notificato.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge relativa al computo del termine di impugnazione.
È il parametro invocato per le censure di omessa pronuncia sui motivi di appello.
La doglianza di omessa pronuncia presuppone che il giudice di merito abbia omesso di decidere su domande o motivi ritualmente devoluti.
Rileva ai fini della sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza coronavirus.
art. 36, co. 1, d.l. n. 23/2020
Concorre alla disciplina della sospensione straordinaria dei termini processuali per l'emergenza coronavirus.
È richiamato dal ricorrente in relazione al termine per adempiere, ma la Corte non esamina il relativo motivo perché assorbito.
Massime di principio
- Nel computo del termine lungo per impugnare una sentenza occorre considerare non solo la sospensione feriale, ma anche eventuali sospensioni straordinarie dei termini processuali disposte per ragioni emergenziali.
- Se l'appello è stato dichiarato inammissibile per tardività sulla base di un errato calcolo del termine di impugnazione, la sentenza va cassata con rinvio per l'esame dei motivi di merito rimasti assorbiti.
- Quando la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione impedisce l'esame dei motivi di merito, i motivi che censurano l'omessa pronuncia del giudice di appello restano assorbiti e dovranno essere valutati dal giudice di rinvio.
- La sospensione straordinaria dei termini processuali incide sul decorso del termine lungo ex art. 327 c.p.c. e può rendere tempestiva un'impugnazione notificata entro il nuovo termine risultante dal computo complessivo.
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