Cassazione Civile, Ordinanza n. 32798/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione per il recupero di un credito della Prefettura relativo a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'opponente ha dedotto l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale, sostenendo che tra la data della violazione e la notifica dell'intimazione fossero decorsi più di cinque anni e che non gli fossero stati notificati né la cartella di pagamento né i verbali presupposti. Nei gradi di merito, il giudice di pace ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione; all'inottemperanza è seguita l'estinzione del giudizio. Il tribunale, in appello, ha confermato il rilievo secondo cui, essendo impugnata un'intimazione di pagamento qualificabile come atto dell'agente della riscossione e contestata la prescrizione del credito, l'opponente avrebbe dovuto chiamare in giudizio anche l'agente della riscossione, al fine di dimostrare la notificazione della cartella e degli eventuali atti interruttivi. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 101, 102, 307 e 615 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di eccezione di prescrizione del credito, il litisconsorte necessario sarebbe stato solo l'ente creditore titolare del credito, e non l'agente della riscossione, che aveva materialmente emesso/notificato l'intimazione e la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., poiché diretta a contestare il diritto dell'ente alla riscossione forzata mediante eccezione di prescrizione del credito azionato con cartella/intimazione. Ha affermato che, in tali opposizioni proposte contro atti dell'agente della riscossione, la legittimazione passiva spetta all'agente stesso, quale titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali. Ne è derivato che era corretta la decisione di merito che aveva ritenuto necessario evocare in giudizio anche l'agente della riscossione; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura di violazione processuale, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione
richiamato in relazione al dedotto litisconsorzio necessario; la Corte ha confermato la necessità di evocare l'agente della riscossione nelle opposizioni contro atti della riscossione
richiamato nella doglianza sul processo estinto per mancata integrazione del contraddittorio
l'eccezione di prescrizione contro l'intimazione di pagamento è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, preventiva perché proposta contro un atto equiparabile a precetto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamato come base del principio secondo cui, nelle opposizioni aventi a oggetto atti della riscossione, la legittimazione passiva compete all'agente della riscossione
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale disciplina degli atti della riscossione a mezzo ruolo
art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
usato per richiamare per relationem le motivazioni di precedenti conformi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'opposizione proposta avverso un'intimazione di pagamento dell'agente della riscossione, quando si contesti la prescrizione del credito iscritto a ruolo, integra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché mira a negare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
- Nelle opposizioni all'esecuzione aventi ad oggetto atti della riscossione esattoriale, la legittimazione passiva spetta all'agente della riscossione quale titolare dell'azione esecutiva, non essendo sufficiente la sola evocazione dell'ente creditore.
- Quando la domanda investe la validità/efficacia di un'intimazione di pagamento come atto della riscossione, il contraddittorio va instaurato nei confronti dell'agente della riscossione, anche se la pretesa sostanziale appartiene ad altro ente pubblico creditore.
- L'eccezione di prescrizione del credito esattoriale non sposta il baricentro del giudizio sul solo ente creditore, poiché il thema decidendum resta la legittimità dell'azione esecutiva esercitata tramite gli atti della riscossione.
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