Cassazione Civile, Ordinanza n. 27278/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da due distinti giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2013, riguardanti una s.r.l. che aveva optato per il regime di trasparenza fiscale ex art. 116 d.P.R. 917/1986. Nel primo giudizio l'avviso era stato emesso nei confronti della società e il maggior reddito, ritenuto derivante da costi indeducibili connessi alla certificazione di capi di abbigliamento importati dalla Cina come prodotti in Italia, era stato imputato ai soci; i giudici di merito avevano annullato l'atto per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei confronti della socia. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, il difetto di legittimazione della socia a impugnare l'avviso societario senza impugnare contestualmente anche quello emesso a suo carico, dall'altro l'insussistenza del vizio del contraddittorio endoprocedimentale, perché l'accertamento sarebbe stato 'a tavolino' e riferibile a imposte dirette non armonizzate. Nel secondo giudizio l'avviso era stato emesso nei confronti della socia quale destinataria dell'imputazione per trasparenza del maggior reddito; i giudici di merito avevano annullato l'accertamento ritenendo che i fatti di reato richiamati dall'Ufficio fossero riferibili a periodi antecedenti all'annualità accertata e valorizzando la revoca di una misura cautelare penale per carenza di fumus. L'Agenzia ricorreva per cassazione lamentando la violazione dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, sostenendo che il solo esercizio dell'azione penale bastasse a fondare l'indeducibilità dei costi, salvo successiva restituzione in caso di esito penale favorevole.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi e ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario tra la società che aveva optato per la trasparenza fiscale e i suoi soci. Ha affermato che, anche per le s.r.l. che abbiano esercitato l'opzione ex art. 116 d.P.R. 917/1986, la rettifica del reddito sociale e la sua automatica imputazione ai soci costituiscono un accertamento unitario, con conseguente necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci e della società. Poiché né la società né gli altri soci avevano partecipato ai giudizi di merito o di legittimità, non era possibile sanare il vizio mediante riunione dei procedimenti. La Corte ha quindi dichiarato la nullità di entrambi i giudizi riuniti, ha cassato le decisioni impugnate e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio unitario nel rispetto del litisconsorzio necessario; i motivi di ricorso dell'Agenzia sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda soggetti che devono partecipare al giudizio in regime di litisconsorzio necessario.
richiamato dall'Agenzia a sostegno della dedotta carenza di legittimazione processuale della socia a impugnare l'atto emesso nei confronti della società.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare errori processuali, in particolare la violazione di regole sul contraddittorio e sulla legittimazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
richiamato come base del contraddittorio endoprocedimentale nelle verifiche conseguenti ad accesso.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato quale fondamento del principio del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993
la Corte richiama la censura dell'Agenzia, ma decide la causa su un diverso profilo processuale assorbente; il motivo relativo all'indeducibilità dei costi resta assorbito.
prevede il regime di trasparenza fiscale per le società partecipate dai soggetti indicati dalla norma, con imputazione del reddito ai soci proporzionalmente alle quote.
consente anche alle s.r.l. in possesso dei requisiti di optare per la trasparenza fiscale, con imputazione diretta del reddito ai soci.
richiamato per il riferimento alla percentuale di diritto di voto e di partecipazione agli utili rilevante ai fini dell'opzione per la trasparenza.
richiamato per l'applicazione, nel processo tributario, della regola dell'integrazione del contraddittorio nei litisconsorzi necessari.
richiamato con riguardo alla possibilità di riunione dei procedimenti; la Corte precisa che la riunione non era sufficiente a sanare il vizio per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti.
Massime di principio
- Quando la rettifica riguarda il reddito di una società che ha optato per il regime di trasparenza fiscale, l'accertamento ha natura unitaria anche se il reddito è imputato ai soci pro quota; ne deriva la necessità del litisconsorzio necessario tra società e soci.
- Nel processo tributario, la mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- La riunione di procedimenti separatamente instaurati non sana, di per sé, la violazione del litisconsorzio necessario quando manchi la partecipazione di tutti i soggetti che avrebbero dovuto essere parte del giudizio fin dall'origine.
- Nei giudizi relativi a società in trasparenza, la legittimazione e la regolare instaurazione del contraddittorio devono essere valutate avendo riguardo all'unitarietà della pretesa fiscale, non alla sola posizione individuale del socio destinatario dell'imputazione per trasparenza.
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