Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società e di soggetti che avevano prestato garanzia personale, alcuni dei quali poi succeduti quali eredi con beneficio d’inventario. I destinatari del decreto proposero opposizione deducendo, tra l’altro, l’estinzione o l’invalidità della garanzia e la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., con connessa domanda risarcitoria. Il Tribunale dichiarò tardiva l’opposizione; in appello gli appellanti sostenevano che la notificazione del decreto non si fosse perfezionata nel decimo giorno dalla spedizione della raccomandata di avviso di deposito, ma solo al momento del ritiro del plico. La Corte d’appello dichiarò però l’impugnazione inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ritenendo che, quando risultino eseguite le formalità dell’art. 8, comma 2, L. n. 890/1982, la notifica si perfeziona comunque il decimo giorno successivo alla spedizione dell’avviso di deposito anche se il ritiro sia avvenuto dopo. In cassazione i ricorrenti dedussero violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e dell’art. 8 L. n. 890/1982, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato la mancata produzione dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, cioè di quella contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i ricorrenti avevano ricevuto via PEC la comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. il 17 marzo 2021 e che il ricorso per cassazione, notificato il 18 ottobre 2021, era tardivo rispetto al termine previsto dall’art. 348-ter, comma 3, c.p.c., applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza nei limiti dei vizi propri compatibili con quel tipo di giudizio. La Corte ha inoltre precisato che l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis è ordinariamente impugnabile con ricorso per cassazione solo se si atteggia a sentenza di carattere processuale per motivi di rito relativi all’appello, non quando esprime un giudizio prognostico sul merito. Nel caso concreto, poiché l’ordinanza aveva riguardato il merito della questione relativa alla notificazione e alla tempestività dell’opposizione, avrebbe dovuto essere impugnata la sentenza di primo grado nel termine breve decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza stessa. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
L’ordinanza di inammissibilità dell’appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento non è, di regola, il corretto oggetto dell’impugnazione quando il giudizio prognostico attenga al merito della controversia.
art. 348-ter c.p.c.
Il termine breve previsto dalla norma vale per l’impugnazione dell’ordinanza e, nel caso concreto, imponeva di impugnare la sentenza di primo grado entro il termine decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza.
art. 139 c.p.c.
Richiamato quale norma asseritamente violata in tema di notificazioni, ma non decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità.
art. 140 c.p.c.
Richiamato quale norma asseritamente violata in tema di notificazioni, ma non decisivo ai fini della declaratoria di inammissibilità.
art. 8, L. n. 890 del 1982
Se l’avviso di ricevimento documenta l’esecuzione delle formalità prescritte per il deposito e l’avviso al destinatario, la notifica si perfeziona il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata di avviso di deposito, anche se il plico venga ritirato successivamente.
art. 1957 c.c.
Norma invocata in opposizione per la decadenza del creditore dalla garanzia fideiussoria; non è oggetto di decisione di merito della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., quando fonda il giudizio prognostico sul merito, non si impugna di regola direttamente con ricorso per cassazione: l’impugnazione deve essere indirizzata contro la sentenza di primo grado nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza.
- Il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 348-ter c.p.c. si applica anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza nei limiti dei suoi vizi propri, se compatibili con la struttura del giudizio.
- In materia di notificazioni a mezzo posta con deposito del plico per temporanea assenza del destinatario, la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito che attesti il compimento delle formalità di cui all’art. 8, comma 2, L. n. 890/1982 è sufficiente a determinare il perfezionamento della notifica al decimo giorno dalla spedizione dell’avviso, indipendentemente dal successivo ritiro dell’atto.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione del provvedimento rilevante, esso è inammissibile, con conseguente condanna alle spese e applicazione, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato.
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