Cassazione Civile, Ordinanza n. 27145/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La lite nasce dalla cessione, formalizzata con atto pubblico del 2 settembre 2016, della nuda proprietà di partecipazioni sociali in una s.r.l. dal padre ai due figli. Un terzo soggetto, individuato come coniuge del cedente, aveva chiesto di accertare la simulazione assoluta o relativa dell'atto, oppure la nullità per mancanza di causa. Il tribunale aveva ritenuto che la cessione fosse solo apparente e che sotto di essa si celasse una donazione delle partecipazioni, dichiarandone la nullità per difetto di forma; la corte d'appello aveva confermato. I figli acquirenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di legittimazione e interesse del padre a far valere la simulazione relativa, perché la domanda sarebbe stata diretta a tutelare un diritto altrui e futuro, cioè la posizione successoria del coniuge; 2) erroneo rigetto dell'exceptio doli generalis, prospettando abuso del processo e comportamento contra factum proprium; 3) erroneo riconoscimento in capo al padre di legittimazione e interesse a far dichiarare la nullità del negozio per difetto di forma; 4) erronea attribuzione di valore di controdichiarazione o di principio di prova scritta a due lettere inviate dai figli al padre, utilizzate per inferire la simulazione e la gratuità dell'operazione, con conseguente violazione delle regole sulla prova della simulazione e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi, perché la corte territoriale aveva fondato la decisione sulla autonoma legittimazione del cedente, quale parte del negozio simulato, ad agire per far valere la realtà negoziale e la nullità della donazione dissimulata, indipendentemente dalla posizione del coniuge. Quanto all'exceptio doli, la Corte ha rilevato che non ricorrevano i presupposti del dolo attuale, né era stato dimostrato un esercizio fraudolento o sleale del diritto. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava solo a una rivalutazione del contenuto delle lettere e dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito; inoltre, la censura sul vizio motivazionale era preclusa dalla doppia conforme. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato per contestare la legittimazione ad agire, ma la Corte ha ritenuto che la domanda fosse proposta dal soggetto che assumeva di essere parte del negozio simulato e dunque titolare di autonoma azione
richiamato in tema di interesse ad agire; la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse del cedente a far accertare l'inefficacia/nullità del negozio simulato
richiamato dai ricorrenti per sostenere abuso e violazione del dovere di correttezza; la Corte ha escluso la pertinenza della censura
richiamato dai ricorrenti per il principio di buona fede nell'esecuzione e nel comportamento processuale; la Corte ha escluso la ricorrenza di un comportamento contra factum proprium rilevante
richiamato come norma sulla simulazione; la Corte ha valorizzato il potere della parte del negozio simulato di far valere la realtà del rapporto
richiamato in relazione alla legittimazione all'azione di simulazione dei terzi e dei contraenti
richiamato in relazione all'azione dei creditori e alla legittimazione connessa alla simulazione
richiamato in tema di prova della simulazione e legittimazione processuale
richiamato per la nullità del negozio privo dei requisiti di forma sostanziale
richiamato per l'azione di nullità esercitabile da chiunque vi abbia interesse
richiamato per i limiti alla prova testimoniale contro il contenuto del negozio simulato
richiamato per il principio di prova scritta idoneo a superare il divieto di prova testimoniale nella simulazione
richiamato in tema di prova presuntiva della simulazione
richiamato per la quietanza e il valore confessorio della dichiarazione stragiudiziale
richiamato per l'opposizione speciale alla donazione, ritenuta non pertinente in relazione al caso concreto
richiamato per la tempestività della deduzione della qualità di creditrice e della relativa prova
richiamato in relazione alla domanda risarcitoria per lite temeraria, rigettata nei gradi di merito
richiamato per la preclusione del motivo di ricorso per cassazione sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, inammissibile per doppia conforme
Massime di principio
- L'azione di simulazione proposta da una parte del negozio presuppone la titolarità di un interesse proprio e attuale a far valere la realtà del rapporto; se l'azione è esercitata dalla parte apparentemente stipulante, l'interesse può consistere nel ripristino della reale situazione giuridica alterata dall'atto simulato.
- La legittimazione ad agire per la nullità di un negozio per difetto di forma spetta anche alla parte del contratto che abbia interesse concreto e attuale a far dichiarare l'inefficacia dell'atto, essendo sufficiente il collegamento con il proprio assetto patrimoniale.
- L'exceptio doli generalis opera solo quando l'esercizio della pretesa sia fraudolento o sleale per sopravvenienze o per contrarietà a un comportamento precedente rilevante; non può essere invocata in modo generico per paralizzare un'azione di simulazione o di nullità.
- La valutazione del contenuto di lettere o scritti extraprocessuali come controdichiarazioni, principio di prova scritta o elementi presuntivi sulla simulazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante nei limiti consentiti.
- In presenza di doppia conforme, è precluso il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto argomentativo.
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