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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27148/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organo elettorale)

La controversia

La controversia nasce dall'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata presentazione, da parte di un candidato alle elezioni, del rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese elettorali sostenute oppure, in mancanza, della dichiarazione di non aver ricevuto contributi né sostenuto spese, secondo la disciplina richiamata dalla legge n. 515/1993. Il candidato ha impugnato la sanzione sostenendo, in sintesi, che la diffida/contestazione sarebbe stata tardiva rispetto ai termini derivanti dalla normativa elettorale e dalla legge n. 689/1981; inoltre ha dedotto che mancava l'elemento soggettivo dell'illecito e che la corte d'appello aveva erroneamente ritenuto superflua la prova testimoniale richiesta per dimostrare la sua buona fede, anche alla luce di rassicurazioni ricevute da terzi sul fatto che gli adempimenti sarebbero stati curati dal gruppo politico di appartenenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di sanzioni amministrative elettorali, la diffida del Collegio regionale ha funzione duplice: consente di sanare l'omissione e, al tempo stesso, informa della pendenza del procedimento sanzionatorio; perciò non occorre un ulteriore atto di contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981. Ha inoltre ribadito che l'obbligo dichiarativo grava su tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, anche se non abbiano sostenuto spese o ricevuto contributi e neppure si siano avvalsi di strutture di partito, dovendo comunque rendere una dichiarazione negativa formale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere un nuovo apprezzamento delle valutazioni di merito sulla prova testimoniale, ritenuta superflua in presenza di un obbligo formale non surrogabile da deleghe a terzi. La Corte ha anche affermato che l'ignoranza della legge o l'affidamento in rassicurazioni altrui non escludono la responsabilità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 515/1993

    richiamato dall'art. 13, comma VI, l. n. 96/2012

    impone ai candidati l'obbligo di depositare il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese elettorali sostenute, o in alternativa la dichiarazione negativa di non aver ricevuto contributi né sostenuto spese.

  • art. 13, comma VI, l. n. 96/2012

    richiama l'applicazione dell'obbligo dichiarativo previsto dalla legge n. 515/1993 e il relativo apparato sanzionatorio.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    non si applica la necessità di una nuova contestazione quando la diffida del Collegio, per la sua funzione speciale, ha già reso noto al trasgressore l'addebito e la pendenza del procedimento.

  • art. 15 l. n. 515/1993

    salvo quanto diversamente stabilito

    contiene una clausola di specialità che deroga alla disciplina generale della legge n. 689/1981 per le sanzioni amministrative in materia elettorale.

  • art. 2, comma 1, n. 3, l. n. 441/1982

    l'obbligo di attestare, in alternativa al rendiconto, l'uso esclusivo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito tutela la trasparenza delle fonti di finanziamento ed è riferito a tutti i candidati.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ricorso per sostenere la censura processuale sulla mancata ammissione della prova, ma senza accoglimento.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel ricorso in relazione alla dedotta motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto infondate/inammissibili le doglianze.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto decisivo l'inadempimento a un obbligo formale di dichiarazione.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel secondo motivo senza rilievo decisivo nell'esito della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative elettorali, la diffida del Collegio regionale che invita il candidato a rendere la dichiarazione/rendiconto omesso assolve anche alla funzione di contestazione dell'illecito; perciò non è necessario un ulteriore atto di contestazione ex art. 14 l. n. 689/1981.
  • La disciplina speciale delle sanzioni elettorali deroga alla normativa generale della legge n. 689/1981 nei limiti in cui la legge speciale preveda una procedura propria, coerente con l'esigenza di garantire trasparenza dei finanziamenti e controlli effettivi.
  • L'obbligo di rendicontazione o di dichiarazione negativa grava su tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, anche se non abbiano sostenuto spese, ricevuto contributi o utilizzato mezzi di partito; la dichiarazione negativa resta comunque necessaria.
  • La buona fede soggettiva, l'ignoranza della legge o le rassicurazioni provenienti da terzi non esimono dall'adempimento di un obbligo formale espressamente previsto dalla normativa elettorale.
  • È inammissibile in cassazione la censura che mira solo a ottenere una rivalutazione del merito sulla superfluità o ammissione di prove testimoniali, quando la decisione si fonda sulla mancata osservanza di un obbligo documentale/formale assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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