Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un complesso di terreni inseriti in un perimetro industriale: una parte di circa 2000 mq era stata acquistata dal privato dal consorzio con obbligo di presentare e realizzare un progetto di ampliamento dell’insediamento produttivo; un’altra parte, di circa 3436 mq, era stata invece acquistata sul mercato privato e in parte pervenuta per donazione. Il consorzio, ritenendo non realizzato l’investimento, ha adottato un provvedimento di riacquisizione ai sensi dell’art. 63 l. n. 448/1998 e, successivamente, un atto di convalida/autotutela che ha ridotto la superficie oggetto del provvedimento. Il privato ha proposto opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello. In cassazione ha sostenuto, in sintesi, che l’art. 63 l. n. 448/1998 non sarebbe applicabile alle aree acquistate da terzi sul libero mercato o per donazione, ma solo alle aree originariamente cedute dal consorzio; in subordine, che il consorzio avrebbe dovuto seguire la disciplina ordinaria dell’espropriazione ex d.P.R. n. 327/2001; inoltre ha dedotto che il ricorso in opposizione era improponibile/inammissibile per mancato rispetto della procedura espropriativa. Il consorzio, con ricorso incidentale, ha contestato: la tempestività dell’opposizione alla stima, sostenendo che il termine decorresse già dal primo provvedimento del 2015 e non dall’atto di convalida del 2016; l’omessa pronuncia sul momento di attualizzazione del prezzo di acquisto; l’ultrapetizione/erronea determinazione della superficie, poiché la Corte d’appello avrebbe liquidato il prezzo sulla base dell’intero compendio di 5436 mq e non della sola area oggetto di riacquisto di 3436 mq; infine, le spese. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi principali, ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, assorbendo il quarto, e ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione per nuovo esame sulla decorrenza dell’attualizzazione e sulla corretta individuazione della superficie oggetto di riacquisizione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale del privato, affermando la tendenziale applicabilità dell’art. 63 l. n. 448/1998 anche alle aree industriali acquistate nel libero mercato da privati, purché inserite nel perimetro e nella destinazione industriale del consorzio. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale del consorzio: ha rilevato che la Corte d’appello non si era pronunciata sul momento in cui va effettuata l’attualizzazione del prezzo di acquisto e ha censurato l’errore di quantificazione, perché la stima era stata calcolata sull’intera superficie di 5436 mq anziché sulla sola area di 3436 mq effettivamente oggetto del riacquisto. Il quarto motivo incidentale sulle spese è stato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 63 l. 23 dicembre 1998, n. 448
La facoltà di riacquisto dei consorzi industriali ha natura pubblicistica e finalità di reindustrializzazione; la norma si applica anche alle aree inserite nel piano industriale e acquistate da privati nel libero mercato, non solo alle aree originariamente cedute dal consorzio. Il prezzo va corrisposto come prezzo attualizzato di acquisto dell’area.
art. 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Il procedimento di opposizione alla stima è richiamato ma ritenuto non applicabile alle controversie patrimoniali relative alla riacquisizione ex art. 63 l. n. 448/1998.
art. 29 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
La disciplina speciale del rito per l’opposizione alla stima non si estende alle controversie aventi ad oggetto il prezzo di riacquisto previsto dall’art. 63 l. n. 448/1998.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente come norma procedimentale, ma senza esito favorevole nel giudizio.
art. 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente in relazione all’avvio del procedimento, senza accoglimento.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
La convalida serve a conservare gli effetti dell’atto viziato; la Corte d’appello è stata censurata perché non ha correttamente considerato gli effetti della convalida ai fini del termine di opposizione e della concreta determinazione del bene.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni dedotte e decisive; l’omessa decisione sul momento di attualizzazione del prezzo integra vizio di omessa pronuncia.
Richiamato per la regolazione delle spese in relazione alla soccombenza.
Richiamato per la compensazione delle spese, censurata dal ricorrente incidentale.
Norma processuale richiamata per i vizi di violazione di legge e di omessa pronuncia dedotti in cassazione.
Il divieto di nuove produzioni non impedisce il deposito del giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata.
art. 63 l. 23 dicembre 1988, n. 448
Nel testo è richiamata anche come refuso/indicazione amministrativa, ma il riferimento corretto trattato in sentenza è alla l. n. 448/1998.
Massime di principio
- La facoltà di riacquisto prevista per i consorzi industriali ex art. 63 l. n. 448/1998 ha natura pubblicistica ed è funzionale alla reindustrializzazione delle aree; la sua applicazione non dipende dal solo fatto che il bene sia stato originariamente ceduto dal consorzio, potendo estendersi anche a terreni acquistati dal privato da terzi, purché inseriti nel perimetro e nella destinazione industriale.
- Nelle controversie sul prezzo dovuto per il riacquisto ex art. 63 l. n. 448/1998 non si applica il procedimento speciale di opposizione alla stima previsto per l’espropriazione ordinaria ex d.P.R. n. 327/2001 e d.lgs. n. 150/2011; tali controversie hanno natura patrimoniale e vanno trattate secondo la disciplina propria del rapporto.
- Il prezzo dovuto in caso di riacquisto va determinato avendo riguardo al momento del trasferimento della proprietà alla pubblica amministrazione tramite il provvedimento di riacquisizione; se la questione del dies di attualizzazione è specificamente controversa e rimessa dal consulente al giudice, la sentenza deve pronunciarsi sul punto.
- In sede di quantificazione dell’indennizzo/prezzo di riacquisto, il giudice deve limitarsi alla sola superficie effettivamente oggetto del provvedimento ablatorio o di riacquisto; è viziata la liquidazione che utilizzi un compendio più ampio di quello controverso.
- La convalida di un atto amministrativo ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 conserva gli effetti dell’atto convalidato, ma non consente automaticamente di dilatare o riaprire i termini processuali se il contenuto sostanziale della determinazione già era stato definito con il precedente provvedimento.
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