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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27139/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (finanziaria)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto un piccolo finanziamento presso una banca e gli era stato suggerito di rivolgersi al personale di una società finanziaria presente in filiale. In un primo momento aveva sottoscritto un impegno a contrarre per un importo contenuto e con rate compatibili con la cessione del quinto della pensione; pochi giorni dopo aveva però firmato il contratto definitivo, di importo e costo complessivo sensibilmente maggiori rispetto a quelli inizialmente prospettati. Il cliente sosteneva di non aver ricevuto copia del contratto, di essersi accorto solo in seguito della forte sproporzione dell’operazione e di essere stato indotto in errore o raggirato. In primo grado le domande erano state rigettate; in appello venivano riproposte doglianze su usura, vessatorietà delle clausole, violazione del codice del consumo, raggiro/dolo incidente, mancata ammissione dell’interrogatorio formale e della consulenza tecnica d’ufficio, nonché responsabilità della banca per contatto sociale. Il ricorso per cassazione riprendeva tali censure, contestando in particolare: la mancata applicazione della disciplina consumeristica e l’effetto della nullità parziale delle clausole; il diniego di prova orale; il mancato espletamento di CTU per verificare l’usura, anche con riguardo alla commissione di estinzione anticipata; e la mancata affermazione della responsabilità della banca che aveva indirizzato il cliente verso la finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo di autosufficienza, non confrontato con la ratio decidendi della sentenza di merito e in parte innovativo rispetto a quanto deciso in appello; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, rilevando che la dedotta prova orale non era stata trascritta né ne era stata dimostrata la decisività, e che il giudice di merito poteva rifiutare l’interrogatorio formale se reputato dilatorio o superfluo; ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, ribadendo che la CTU è mezzo ausiliario rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che nella specie vigeva la doppia conforme e che la commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini del superamento della soglia usuraria; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo sulla responsabilità da contatto sociale perché la questione era stata assorbita dalla decisione di rigetto delle altre censure e, una volta esclusa la responsabilità della finanziaria, non residuava spazio per quella della banca. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità in favore della società finanziaria resistent e.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato richiamato come parametro della dedotta violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che i motivi miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato con riferimento al vizio di motivazione e all’omesso esame di fatti storici decisivi; la Corte ha ribadito che non è possibile censurare solo l’omessa valutazione di elementi istruttori.

  • art. 183 c.p.c.

    È stato menzionato in relazione alle memorie istruttorie con cui erano stati articolati i mezzi di prova e le ulteriori domande.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    È stato richiamato per la procura e la costituzione telematica dei difensori.

  • art. 1419 c.c.

    È stato evocato dal ricorrente per sostenere che la nullità di alcune clausole vessatorie avrebbe travolto l’intero contratto, ma la Corte ha dato rilievo all’orientamento per cui la nullità colpisce solo le clausole, salvo diversa incidenza sull’intero regolamento.

  • art. 1440 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione al dolo incidente e al risarcimento del danno.

  • art. 1815 c.c.

    È stato menzionato per descrivere la funzione economica della commissione di estinzione anticipata, non come voce da sommare al costo del credito ai fini dell’usura.

  • art. 111 Cost.

    È stato richiamato nel quadro dei limiti alla CTU come mezzo di soccorso alle carenze probatorie delle parti.

  • codice del consumo

    È stato richiamato in particolare per la disciplina delle clausole vessatorie e la nullità di protezione ex art. 36; la Corte ha ritenuto che, anche se fondate, tali doglianze avrebbero al più colpito le singole clausole e non l’intero contratto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • Chi deduce l’omessa ammissione di mezzi istruttori ha l’onere di trascrivere le prove richieste, indicarne la decisività e dimostrare il nesso tra il diniego istruttorio e l’errore decisorio; in difetto il motivo è inammissibile.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è un ausilio del giudice e non un mezzo di soccorso per supplire alla carenza allegativa o probatoria delle parti; la sua ammissione resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Ai fini dell’usura non possono essere sommati costi che non costituiscono remunerazione del credito nella sua fisiologica durata, come la commissione prevista per l’estinzione anticipata del finanziamento, trattandosi di corrispettivo dello scioglimento anticipato del rapporto.
  • La nullità delle clausole vessatorie, anche se accertata nell’ambito della disciplina consumeristica, non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto, che può restare valido per il resto se la nullità parziale è sufficiente a mantenere in piedi il regolamento negoziale.
  • Quando una questione è stata dichiarata assorbita perché dipendente dal rigetto di altre domande o censure, il motivo di ricorso deve investire la statuizione assorbente o la stessa ragione dell’assorbimento; altrimenti la censura non è scrutinabile.
  • La responsabilità da contatto sociale di un soggetto che abbia indirizzato il cliente verso un intermediario presuppone, nel quadro della decisione, l’accertamento di una condotta illecita dell’intermediario o di altri presupposti autonomi di responsabilità, senza i quali la pretesa non può essere coltivata.

Come è indicizzato

MaterieMutuoClausole vessatorieIntermediazione finanziariaSpese di liteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariObblighi informativi MIFID
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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