Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27143/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio il figlio chiedendo l'accertamento che questi fosse fiduciario di una partecipazione al capitale sociale di una s.r.l., pari al 21,76%, e la condanna al ritrasferimento della quota ex art. 2932 c.c. La domanda era stata rigettata in primo grado e in appello perché i giudici di merito avevano ritenuto non provato il pactum fiduciae: i documenti prodotti non erano considerati idonei a dimostrare un obbligo di ritrasferimento assunto dal convenuto, le dichiarazioni di terzi erano ritenute prive di adeguato valore probatorio e un documento prodotto in appello era stato reputato tardivo e inammissibile. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'omesso esame di un documento decisivo prodotto tardivamente per causa non imputabile alla parte, sostenendo di non averne avuto la disponibilità e di averlo depositato appena rinvenuto. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e di norme processuali, lamentando che la Corte d'appello non avesse valutato tutti i documenti prodotti, il verbale assembleare, le diffide stragiudiziali e il fatto che il convenuto non avesse pagato le quote sociali e fosse privo di reddito al momento della cessione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la produzione tardiva del documento in appello non era stata giustificata da una causa non imputabile alla parte: il ricorrente aveva formulato deduzioni generiche sulla disponibilità del documento presso familiari, senza provare l'impossibilità tempestiva di produrlo in primo grado. La Corte ha inoltre chiarito che la censura non poteva essere veicolata come vizio motivazionale, trattandosi di questione di applicazione di norme processuali. Ha ritenuto parimenti inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare un nuovo esame delle prove e un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei limiti invocati. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferire la partecipazione sociale, subordinata alla prova del patto fiduciario.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda le allegazioni e non la mancata contestazione di fatti anteriori al giudizio; non si estende automaticamente ai documenti e la loro valutazione resta distinta.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta delle fonti di convincimento appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come riesame del merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel regime applicabile, il divieto di nuovi documenti in appello può essere superato solo se il deposito tardivo sia dipeso da causa non imputabile alla parte; l'indispensabilità del documento non basta.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato dal ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte ribadisce che la critica mira in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    L'omesso esame di fatti rilevanti per l'applicazione di norme processuali non è deducibile come vizio ex n. 5, ma semmai come vizio processuale; il n. 5 non consente di ottenere un nuovo giudizio sul fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura sull'applicazione di norme processuali o sulla valutazione delle prove in un generico vizio motivazionale: occorre individuare il corretto vizio deducibile e rispettarne i limiti.
  • La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se la parte dimostri in modo specifico l'impossibilità non imputabile di produrli tempestivamente in primo grado; la mera allegazione dell'indispensabilità del documento non supera il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
  • La valutazione dell'idoneità probatoria dei documenti e delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione mediante una diversa lettura degli elementi istruttori.
  • La non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera rispetto alle allegazioni di fatto nel processo e non equivale a riconoscimento di dichiarazioni o documenti formatisi fuori dal giudizio, la cui efficacia resta soggetta alla normale valutazione probatoria.
  • Chi agisce per l'esecuzione in forma specifica di un preteso patto fiduciario deve fornire prova dell'accordo fiduciario e dell'obbligo di ritrasferimento; in mancanza, la domanda non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.