Cassazione Civile, Ordinanza n. 36385/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA per l’anno 2014 richiesto da una società poi fallita. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo non contestato nel merito il credito IVA e applicabile la prescrizione decennale, escludendo la decadenza. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente equiparato il fallimento alla cessazione dell’attività ai fini IVA e applicato la disciplina del rimborso per cessazione dell’attività; 2) violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, per non avere ravvisato la decadenza del diritto al rimborso per mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli anni 2011, 2012 e 2013; 3) violazione degli artt. 19, 30 e 74-bis d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto provato il credito sulla base della sola esposizione formale contenuta nel preavviso di irregolarità e senza adeguata prova documentale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo richiamando la giurisprudenza consolidata in tema di rimborso IVA dopo apertura di procedure concorsuali e in tema di termine di prescrizione decennale, nonché di non applicabilità del termine biennale di decadenza ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 quando il credito emerga dalle dichiarazioni e non sia contestato nel merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare un accertamento di fatto compiuto dalla CTR, secondo cui l’Ufficio aveva riconosciuto l’importo del credito IVA e non lo aveva contestato nel merito; la Corte ha comunque osservato che la prova del credito risultava dalla documentazione prodotta e non contestata, e che l’onere probatorio grava sul contribuente in caso di contestazione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese secondo soccombenza; non è stata applicata la prenotazione a debito del contributo unificato in quanto l’Agenzia è amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
la disciplina del rimborso per cessazione dell’attività è richiamata come parametro per il rimborso IVA; nel caso di apertura di procedura concorsuale e di chiusura del rapporto tributario antecedente, il diritto al rimborso sorge dalla dichiarazione ex art. 74-bis o dalla scadenza del relativo termine.
art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972
la dichiarazione del curatore o del commissario liquidatore per le operazioni anteriori all’apertura della procedura concorsuale è equiparabile alla dichiarazione di cessazione di attività e fa sorgere il diritto al rimborso dell’IVA versata in eccedenza.
il termine biennale di decadenza non si applica quando il credito IVA sia già desumibile dalle dichiarazioni e non sia contestato nel merito dall’Amministrazione; in tal caso opera la prescrizione ordinaria decennale.
in materia di rimborso del credito IVA emerso e non contestato si applica la prescrizione ordinaria decennale.
artt. 19, 30 e 74-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamati dal ricorrente per contestare la prova del credito e il regime del rimborso IVA, ma senza accoglimento delle censure.
il contribuente resta gravato dell’onere di provare il credito IVA in caso di contestazione dell’Amministrazione.
richiamato dal ricorrente in tema di prove presuntive, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione alla parte soccombente perché amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di IVA, la dichiarazione resa dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore per le operazioni anteriori all’apertura della procedura concorsuale è equiparabile, quanto agli effetti sul rimborso, alla dichiarazione di cessazione dell’attività; da tale momento decorre il termine di prescrizione per chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccedenza.
- Quando il credito IVA risulta dalle dichiarazioni del contribuente e non è contestato nel merito dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di rimborso non richiede una specifica istanza ai fini della decorrenza del diritto e non opera la decadenza biennale del processo tributario, ma solo la prescrizione ordinaria decennale.
- In presenza di contestazione del credito IVA, grava sul contribuente l’onere di dimostrarne l’esistenza e la spettanza con idonea documentazione; la mera esposizione del credito nelle dichiarazioni fiscali non è di per sé sufficiente a provare il diritto al rimborso.
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla contestazione o meno del credito e sulla documentazione prodotta.
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