Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2007. Il contribuente aveva dedotto di aver perso il possesso del veicolo per furto avvenuto il 16 marzo 2006, producendo denuncia di furto con data certa e presentando istanze in autotutela alla Regione, rimaste senza riscontro o respinte. Aveva quindi impugnato la cartella davanti al giudice tributario. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina sulla tassa automobilistica e del Codice della strada, sostenendo che la CTR avesse attribuito all'iscrizione al PRA valore di presunzione assoluta di possesso, nonostante la prova della perdita di possesso per furto; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omessa motivazione, poiché la CTR si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza esporre le ragioni di fatto e di diritto del rigetto dell'appello.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi sulla tassa automobilistica e sulla motivazione della sentenza di appello, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso introduttivo originario davanti alla CTP era stato proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella. La notifica della cartella è stata ritenuta valida; la parte della sentenza di appello che aveva confermato tale validità non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Inoltre, la presentazione delle istanze in autotutela non sospende il termine per il ricorso giurisdizionale. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità. È stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione, per errata applicazione
è il parametro dedotto per censurare la decisione di merito sulla presunzione di possesso e sulla tassa automobilistica.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro dedotto per censurare la sentenza per omessa motivazione.
art. 5, commi 32 e 37, D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983
disciplina richiamata dal ricorrente per sostenere che la tassa automobilistica non fosse dovuta in presenza di perdita di possesso per furto.
art. 94, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 285/1992
richiamato dal ricorrente in relazione alla perdita di possesso del veicolo e agli effetti della denuncia di furto.
art. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
dedotto per lamentare l'omessa motivazione della sentenza tributaria regionale.
invocato insieme alle norme sul contenuto della sentenza per censurare la motivazione apparente o mancante.
richiamato per il dovere di motivazione della decisione.
artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992
richiamati come termini per proporre il ricorso giurisdizionale avverso la cartella; la Corte li usa per affermare la tardività dell'azione originaria.
art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
termine decadenziale per impugnare la cartella; la Corte afferma che non è sospeso dall'istanza di autotutela.
la Corte esclude che osti alla produzione in cassazione di atti processuali già presenti nei fascicoli dei gradi di merito.
base per la cassazione senza rinvio quando il vizio è originario e insanabile, con impossibilità di prosecuzione del processo.
richiamato dalla CTR sulla presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al quantum dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. S.U. n. 16097/2009
principio secondo cui l'istanza di autotutela non sospende il termine decadenziale per il ricorso al giudice tributario, ma sollecita solo il potere discrezionale di annullamento o revoca dell'atto.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la tardività del ricorso introduttivo costituisce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché il relativo dato fattuale risulti incontestato o già accertato negli atti processuali.
- La proposizione di un'istanza di autotutela all'amministrazione finanziaria non sospende né interrompe il termine decadenziale per impugnare l'atto impositivo o la cartella davanti al giudice tributario.
- Se la validità della notifica dell'atto impugnato è stata definitivamente accertata e tale capo della sentenza non è stato impugnato, il termine per il ricorso decorre regolarmente dalla notifica stessa.
- Quando emerge un vizio originario e insanabile che avrebbe imposto la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso introduttivo, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
- L'iscrizione del veicolo al PRA, da sola, non viene scrutinata nel merito nella decisione, perché la pronuncia si fonda assorbentemente sulla tardività dell'azione; la regola decisiva è processuale e non sostanziale.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36338/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →