Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società appaltatrice di un servizio di ristorazione conveniva in giudizio il Ministero della giustizia per contestare la risoluzione del contratto di appalto relativo alla fornitura dei pasti presso un istituto penale minorile di Milano, stipulato nel 2007. La società chiedeva di accertare l'inammissibilità e/o infondatezza della risoluzione, nonché la condanna del Ministero al risarcimento dei danni e alla restituzione della somma trattenuta a seguito dell'escussione della fideiussione bancaria. Il Ministero si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale per i danni da inadempimento. Il Tribunale rigettava la domanda dell'appaltatrice, ritenendo integrati i presupposti della risoluzione di diritto, e rigettava anche la riconvenzionale per difetto di prova. La Corte d'appello confermava integralmente, ritenendo provate gravi e ripetute irregolarità nell'esecuzione del servizio, idonee a integrare la clausola risolutiva espressa; condannava inoltre l'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria. In cassazione la società proponeva quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362, 1455 e 1456 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che la prosecuzione dell'utilizzo del servizio per 45 giorni dopo la comunicazione di risoluzione dimostrasse la scarsa importanza dell'inadempimento o la rinuncia alla clausola risolutiva; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 460, 651 c.p.p., contestando il valore probatorio attribuito a documenti, analisi ASL e agli esiti del procedimento penale estinto per oblazione; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116, 231, 253 e 342 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando l'erroneo rigetto dell'eccezione di nullità della prova testimoniale del dirigente amministrativo; 4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., negando la ricorrenza dei presupposti per la condanna per abuso del processo e sostenendo che la motivazione si fondasse su dati successivamente smentiti e sulla mera prolissità degli atti difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, fondata sulla valutazione complessiva delle gravi e ripetute irregolarità nell'esecuzione del contratto e sull'interpretazione delle clausole negoziali; ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché rivolti a ottenere una nuova valutazione delle prove e del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità; ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo, osservando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede solo una condotta oggettivamente abusiva, senza necessità di accertare dolo o colpa grave, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato fatti incontrovertibili e la pretestuosità/prolissità della difesa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro ermeneutico per contestare l'interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente sulla gravità dell'inadempimento; la Corte ha ritenuto che la gravità fosse stata correttamente apprezzata in fatto dal giudice di merito.
La clausola risolutiva espressa è stata ritenuta validamente operante in presenza di ripetute gravi irregolarità nell'esecuzione del servizio.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute non pertinenti alla ratio della decisione di merito.
Invocato dalla ricorrente, ma la cassazione ha escluso che le doglianze cogliessero effettivamente la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in tema di valutazione delle prove; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una revisione del merito.
Richiamato in tema di apprezzamento probatorio; la Corte ha ribadito che la rivalutazione del materiale istruttorio non è consentita in cassazione.
Invocato sul riparto dell'onere della prova, ma senza incidere su una concreta violazione di legge, essendo le doglianze orientate alla rivalutazione del compendio probatorio.
Richiamato per contestare l'utilizzo degli esiti del procedimento penale; la Corte ha ritenuto non decisivo tale profilo.
Richiamato per negare efficacia probatoria agli esiti del procedimento penale estinto per oblazione.
La Corte ha affermato che la parte interrogata può avvalersi di note o appunti quando le circostanze lo consigliano, e ha comunque ritenuto superflua la prova testimoniale contestata.
Richiamato nel motivo sulla testimonianza, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
La condanna per lite temeraria è stata ricondotta a una sanzione pubblicistica per abuso del processo, applicabile d'ufficio e indipendente dalla prova del dolo o della colpa grave; è sufficiente una condotta oggettivamente pretestuosa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa interpretazione del contratto è inammissibile se non denuncia specifiche violazioni delle regole ermeneutiche o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- L'accertamento della gravità dell'inadempimento e dell'operatività di una clausola risolutiva espressa è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e basata sul complessivo materiale istruttorio.
- La doglianza che contesta il valore probatorio di documenti, testimonianze o risultanze istruttorie, senza evidenziare un vero vizio di legge o un omesso esame decisivo, si risolve in una richiesta di nuovo giudizio sul fatto e va dichiarata inammissibile.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata d'ufficio e non richiede l'accertamento di dolo o colpa grave, essendo sufficiente la verifica di un abuso oggettivo del processo, come l'agire o resistere pretestuosamente.
- Ai fini della sanzione per abuso del processo, il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nell'individuare i presupposti oggettivi e nella quantificazione della somma, con sindacato di legittimità limitato alla violazione di legge o ai ristretti vizi motivazionali oggi consentiti.
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