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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto di confine tra due fondi contigui. I proprietari dei fondi vicini avevano chiesto l'accertamento e il regolamento dei confini, l'apposizione dei termini, la condanna alla rimozione di opere e al risarcimento dei danni, deducendo che il confinante avesse occupato indebitamente porzioni dei mappali di loro proprietà con un muro a secco, un muretto in pietra e materiale detritico che aveva alterato la pendenza naturale del terreno. Il convenuto sosteneva, invece, che il confine tra i fondi fosse quello risultante dallo stato dei luoghi al momento di un precedente rogito e comunque non coincidente con quanto preteso dagli attori, oltre a negare di avere edificato sul mappale 309. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) denunciava la falsa applicazione degli artt. 948, 950 e 2697 c.c., sostenendo che la domanda attrice fosse in realtà una rivendicazione e non un regolamento di confini, con conseguente diverso e più gravoso onere probatorio a carico degli attori; 2) deduceva la falsa applicazione degli artt. 950 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale utilizzato le mappe catastali come criterio primario di determinazione del confine; 3) denunciava la falsa applicazione dell'art. 936 c.c. per avere la Corte d'appello ordinato la rimozione delle opere senza esaminare l'eccezione di decadenza dei proprietari del suolo dal diritto di chiederne la rimozione decorso il termine semestrale dalla notizia dell'incorporazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo motivo e ha accolto il terzo. Ha ritenuto che la qualificazione dell'azione proposta come rivendica o regolamento di confini costituisca accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti della motivazione, e che in ogni caso non vi fosse violazione dell'art. 2697 c.c. perché il convenuto aveva acquistato il mappale da un comune dante causa, con conseguente attenuazione dell'onere probatorio dell'attore. Ha inoltre escluso che la Corte territoriale avesse fatto un uso improprio delle mappe catastali, avendole valorizzate in assenza di altri elementi e alla luce del contenuto del rogito. È stata invece ravvisata la fondatezza del motivo relativo all'art. 936 c.c., poiché la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciare sull'eccezione di decadenza dal diritto alla rimozione delle opere. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, per l'esame di tale eccezione e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    richiamato per la distinzione tra azione di rivendicazione e regolamento di confini

  • art. 950 c.c.

    richiamato come norma sul regolamento di confini; il giudice può attenersi alle mappe catastali in mancanza di altri elementi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; in rivendica l'onere può essere attenuato in base alla concreta difesa del convenuto e al fatto che il bene provenga da un comune dante causa

  • art. 936 c.c.

    richiamato per la decadenza del proprietario del suolo dal diritto di chiedere la rimozione dell'opera dopo sei mesi dalla notizia dell'incorporazione

  • art. 360, comma primo n. 3, c.p.c.

    indicata come norma processuale di deduzione dei vizi di violazione di legge

  • art. 360, comma primo n. 5, c.p.c.

    richiamata nella rubrica del terzo motivo, ma la censura è stata trattata come omessa pronuncia sull'eccezione

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda come rivendicazione o regolamento di confini è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
  • Nella distinzione tra rivendica e regolamento di confini, l'eventuale mancata qualificazione espressa della domanda non rileva se la disciplina dell'onere probatorio è stata comunque correttamente applicata.
  • L'onere probatorio dell'attore in rivendica non va inteso in modo assoluto o astratto: esso va commisurato alla concreta linea difensiva del convenuto e può risultare attenuato quando il bene provenga da un comune dante causa non contestato.
  • Nel regolamento di confini il giudice può fare ricorso alle mappe catastali quando manchino altri elementi utili alla determinazione del confine; l'utilizzo del dato catastale non è illegittimo se inserito in un complessivo apprezzamento del rogito e degli elementi di fatto disponibili.
  • Se è dedotta l'applicazione dell'art. 936 c.c., il giudice deve esaminare l'eccezione di decadenza del proprietario del suolo dal diritto di chiedere la rimozione dell'opera; l'omissione integra vizio della decisione e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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