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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal consorzio sottoposto a espropriazione di crediti presso terzi, promossa da una società capogruppo di ATI e con intervento di una cessionaria di quota parte del credito azionato e di un terzo. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta. In cassazione le originarie creditrici hanno proposto ricorso principale con due motivi, ma prima dell'adunanza camerale hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. Un controricorrente ha depositato a sua volta un controricorso che la Corte ha qualificato come ricorso incidentale, poiché successivo al ricorso principale; tale impugnazione è stata ritenuta tardiva perché notificata oltre il termine di quaranta giorni previsto per il ricorso incidentale e comunque oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., non applicandosi la sospensione feriale in materia esecutiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso successivo, qualificato come ricorso incidentale, proposto dal controricorrente, per tardività della notificazione. Quanto al ricorso principale, ha preso atto della rinuncia regolarmente depositata dalle ricorrenti prima dell'adunanza camerale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non ha condannato le rinuncianti alle spese, ravvisando ragioni di equità e di condotta processuale delle parti, tra cui la tardività del ricorso incidentale e la mancata evocazione in merito dei terzi pignorati, ritenuti litisconsorti necessari dalla più recente giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione all'esecuzione nel cui ambito è sorta la lite

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 370 c.p.c.

    detta il termine per il controricorso e, nel caso di impugnazione successiva, per il ricorso incidentale

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato nel coordinamento con l'art. 370 c.p.c. per il termine del ricorso incidentale

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale di impugnazione, ritenuto spirato nel caso concreto

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata ritenuta regolare perché sottoscritta dalla legale rappresentante e depositata prima dell'adunanza; il deposito è stato considerato sufficiente nel testo applicabile

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    consente la regolazione delle spese in caso di estinzione; la Corte ha escluso la condanna alle spese delle rinuncianti per le ragioni indicate

Massime di principio

  • Nel processo di cassazione, ogni impugnazione successiva alla prima contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale e deve essere proposta nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 370 e 371 c.p.c., restando irrilevante la forma formale adottata dall'atto.
  • La tardiva notificazione del ricorso incidentale comporta la sua inammissibilità, anche quando il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. risulti già spirato.
  • In materia di esecuzione forzata non opera la sospensione feriale dei termini processuali.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente sottoscritta e depositata prima dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In sede di estinzione per rinuncia, la Corte può escludere la condanna alle spese in presenza di particolari ragioni processuali e di incertezza interpretativa sulle questioni controverse.
  • Nelle opposizioni esecutive promosse in relazione a pignoramento presso terzi, i terzi pignorati possono costituire litisconsorti necessari secondo la più recente giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioDecadenza

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