Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dalla concessionaria della riscossione sulla base di ingiunzioni di pagamento per IMU e TARSU relative ad annualità 2010, 2011, 2015 e 2016, riferite a crediti del Comune. La società contribuente ha ottenuto in appello l’annullamento del preavviso perché la CTR ha ritenuto invalido il contratto di affidamento del servizio di riscossione coattiva stipulato con il Comune, affermando che non fosse stato approvato dal consiglio comunale e dunque non legittimasse l’operato della concessionaria. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario nella parte in cui avrebbe scrutinato la legittimità del contratto/convenzione con il Comune; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché il contribuente aveva contestato solo la legittimazione della concessionaria per il periodo precedente al contratto e non la nullità dell’atto per mancata delibera consiliare; 3) violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che dovevano essere impugnate le ingiunzioni fiscali presupposte e che il preavviso di ipoteca era censurabile solo per vizi propri; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente; 5) violazione degli artt. 107 e 42 del d.lgs. 267/2000 sui poteri di consiglio comunale e dirigenti. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo e inammissibili gli altri perché relativi a questioni assorbite dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando a tale giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. La ragione dell’accoglimento è che la CTR aveva rilevato d’ufficio una causa di nullità del contratto tra concessionaria ed ente comunale diversa da quella specificamente dedotta dalla contribuente, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; tale nullità non poteva essere introdotta d’ufficio né per la prima volta in appello, poiché la parte aveva contestato solo il difetto di legittimazione della concessionaria per il periodo anteriore al contratto.
Norme richiamate
è la norma processuale invocata per censurare rispettivamente violazioni di legge e nullità della sentenza.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda; la CTR ha ecceduto rilevando una causa di nullità non dedotta.
attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare atti amministrativi presupposti illegittimi, senza che ciò invada la giurisdizione amministrativa quando la controversia è tra concessionario e privato.
sono richiamati dalla ricorrente per sostenere il dedotto difetto di giurisdizione e i limiti degli atti impugnabili, ma la Corte non accoglie tale tesi.
richiamato nel motivo sulla necessità di impugnare le ingiunzioni presupposte nei termini di legge.
invocato dalla ricorrente a sostegno del riparto di giurisdizione, ma senza accoglimento.
richiamato nei motivi relativi ai poteri dei dirigenti nella stipulazione dei contratti.
richiamato dalla CTR per affermare, erroneamente secondo la cassazione, che il contratto dovesse essere autorizzato dal consiglio comunale; la Corte osserva che tale diversa nullità non era stata dedotta dalla parte.
richiamato nei precedenti giurisprudenziali menzionati per delimitare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei rapporti tra concessionario e amministrazione.
art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sui limiti della cognizione del giudice tributario.
art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo sulla disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice può disapplicare l’atto amministrativo presupposto illegittimo quando sia rilevante ai fini della decisione sull’atto impositivo o esecutivo, anche se l’atto amministrativo non è più impugnabile davanti al giudice amministrativo; il limite opera solo se su quell’atto si sia formato un giudicato esterno.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo riguarda i rapporti tra concessionario e amministrazione, non le controversie tra concessionario e contribuente, anche quando si discuta del rapporto concessorio o del suo contenuto.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di fondare la decisione su una causa di nullità diversa da quella dedotta dalla parte; se la domanda attiene all’illegittimità di un atto per specifici vizi, non può essere introdotta d’ufficio una diversa ragione di invalidità.
- La nullità rilevabile d’ufficio deve comunque restare nei limiti del thema decidendum: non può trasformarsi in una domanda nuova o diversa rispetto a quella proposta in primo grado, specie in appello.
- Nel ricorso per cassazione, le censure dirette contro capi della sentenza rimasti assorbiti dal giudice di merito sono inammissibili se non vi è stata una reale pronuncia sulla questione, essendo impugnabile solo il punto su cui la decisione si è effettivamente fondata.
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