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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36338/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune, proprietario di una strada, aveva agito in giudizio contro una società proprietaria del fondo confinante per la regolamentazione del confine e per ottenere la rimozione di una recinzione che, secondo l'attore, occupava parte della sede stradale per una larghezza di circa 90 cm e per una lunghezza di 10 metri. Un altro proprietario frontista aveva a sua volta chiesto l'arretramento della medesima recinzione, deducendo che il restringimento della strada pregiudicava il suo accesso al fondo anche con mezzi agricoli. Il tribunale aveva accertato lo sconfinamento, determinato il confine e condannato la società alle spese, liquidate come causa di valore indeterminabile. La corte d'appello aveva confermato sia il merito sia la liquidazione delle spese. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: con i primi due ha censurato la liquidazione delle spese, sostenendo che la causa fosse di regolamento di confini con valore determinabile sulla base del reddito dominicale della porzione controversa e non di valore indeterminabile; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che fosse stata provata la lesione del diritto di accesso del vicino e, quindi, il presupposto della condanna anche nei suoi confronti; con il quarto ha denunciato omessa pronuncia o motivazione insufficiente sul motivo di appello che criticava la consulenza tecnica, assumendo che il restringimento riguardasse solo un tratto precedente l'accesso del vicino e non l'area antistante il suo fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo perché la corte d'appello aveva correttamente letto la consulenza tecnica e aveva comunque motivato sul punto, escludendo che vi fosse omessa pronuncia o violazione dell'art. 132 c.p.c.; inoltre ha osservato che le critiche rivolte al merito della consulenza erano inammissibili in sede di legittimità. Ha poi rigettato i primi due motivi, affermando che, nelle cause di regolamento di confini, il valore va desunto dal valore della parte di proprietà controversa solo quando essa sia effettivamente individuabile in rapporto al terreno cui appartiene; nella specie, mancando elementi per calcolare il valore della strada oggetto di occupazione e non potendosi usare il reddito dominicale del fondo della società per stimare una porzione appartenente al comune, correttamente era stata applicata la disciplina residuale del valore indeterminabile. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.c.

    commi 2 e 3; ultimo comma

    nelle cause di regolamento di confini il valore si desume dal valore della parte di proprietà controversa; se non emergono elementi idonei alla stima, la causa è di valore indeterminabile

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    ai fini della liquidazione dei compensi al soccombente il valore della causa va determinato secondo i criteri processuali

  • art. 2697 c.c.

    la corte territoriale non ne ha violato la regola perché ha ritenuto provato, sulla base della consulenza, lo sconfinamento e il restringimento della strada

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è stata omessa pronuncia perché il giudice d'appello ha esaminato la censura sulla consulenza tecnica e l'ha respinta

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta sufficiente

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il requisito costituzionale di motivazione è stato ritenuto rispettato

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro di deduzione delle violazioni di legge sui criteri di liquidazione delle spese e sulla prova

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia e motivazione apparente, ma la censura è stata respinta

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'omesso esame di fatti storici decisivi, non la mera rivalutazione del materiale istruttorio

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui fonda il motivo

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare gli atti e documenti rilevanti a sostegno del vizio denunciato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle cause di regolamento di confini, il valore della controversia si determina in base al valore della parte di proprietà effettivamente controversa; se tale valore non è ricavabile dagli atti, si applica il criterio residuale del valore indeterminabile.
  • Non è corretto determinare il valore della causa sulla base del reddito dominicale di un fondo diverso da quello cui la parte controversa è logicamente e giuridicamente riferibile.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica; il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
  • La deduzione di omessa pronuncia o motivazione apparente è infondata quando la sentenza d'appello abbia esaminato la censura e abbia espresso, anche sinteticamente, le ragioni del rigetto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia accertato il fatto costitutivo della domanda sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica, dando conto del proprio percorso logico.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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