Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo e delle relative cartelle esattoriali, relative anche a una tassa automobilistica per l’anno 2006, da lui conosciute attraverso la richiesta dell’estratto di ruolo. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata ritenendo rituale la notifica delle cartelle. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: (1) nullità/invalidità insanabile della notifica delle cartelle per asserita mancanza degli avvisi di ricevimento e delle formalità dell’art. 140 c.p.c. e della L. n. 890/1982; (2) violazione delle norme sulla notificazione per mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario; (3) difetto di valida procura alle liti del difensore della concessionaria; (4) difetto di legittimazione processuale della società concessionaria per mancata produzione della procura notarile interna; (5) prescrizione della pretesa per tassa automobilistica, in assenza di validi atti interruttivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto decisivo lo ius superveniens introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata è ammessa solo in casi tassativi, previa dimostrazione di uno specifico pregiudizio (partecipazione a gara, riscossione di somme da PA, perdita di beneficio nei rapporti con PA). Richiamando Cass. SS.UU. n. 26283/2022, la Corte ha affermato che la nuova disciplina si applica ai processi pendenti perché specifica l’interesse ad agire. Nel caso concreto, l’originario opponente non aveva allegato né dimostrato uno dei pregiudizi qualificati richiesti dalla norma; ne è derivata la sopravvenuta inammissibilità della domanda originaria. Per questo la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. Nessun contributo unificato ulteriore per la sopravvenuta causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulle formalità della notificazione per compiuta giacenza; la Corte non decide nel merito delle doglianze perché assorbite dallo ius superveniens.
art. 4, comma 3, L. 890/1982
Invocato dal ricorrente in tema di notificazione postale; non è oggetto di autonoma valutazione decisoria.
art. 139 c.p.c.
Censurato dal ricorrente in relazione alla ritualità della notifica; non costituisce la ratio decidendi.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sanatoria di eventuali nullità della notifica; non è esaminato nel merito.
art. 26 D.P.R. 602/1973
Richiamato come norma sulla notifica della cartella di pagamento; la decisione è assorbita dalla nuova disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
art. 60 D.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di notificazione degli atti tributari; non decisivo nella motivazione finale.
art. 12 D.Lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per questioni di rappresentanza e difesa nel processo tributario; non è la base della decisione finale.
art. 18 D.Lgs. 546/1992
Invocato in relazione alla validità della costituzione in giudizio; non affrontato in modo autonomo.
art. 83 c.p.c.
Censurato per la procura alle liti; non decisivo nel provvedimento.
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non si pronuncia su tale profilo per assorbimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per omessa pronuncia; non è il fondamento della decisione.
art. 77 c.p.c.
Invocato in tema di rappresentanza processuale; non oggetto di esame risolutivo.
art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982 conv. in L. n. 53/1983
Richiamato per sostenere la prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica; la censura resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità originaria della domanda.
art. 3-bis D.L. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021
Ha introdotto una disciplina applicabile ai giudizi pendenti che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della cartella non o invalidamente notificata, subordinandola alla prova di specifici pregiudizi.
art. 12 D.P.R. 602/1973, comma 4-bis
Stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo/cartella invalidamente notificati sono impugnabili direttamente solo in casi tassativi e con dimostrazione del pregiudizio qualificato.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
È uno dei casi tassativi in cui la mancata/invalidata notifica può legittimare l’impugnazione diretta per il pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto.
art. 48-bis D.P.R. 602/1973
È richiamato come fonte del pregiudizio relativo alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.
art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40
Individua i soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio legato alla riscossione di somme da parte della PA.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per la possibilità di depositare documentazione in cassazione al fine di provare l’interesse ad agire sopravvenuto o comunque richiesto dalla disciplina applicabile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte esclude la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per la sopravvenuta causa di inammissibilità determinata dallo ius superveniens.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un estratto di ruolo o di una cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata, l’ammissibilità dell’azione va verificata alla luce della disciplina sopravvenuta applicabile ai processi pendenti, quando essa definisca in modo più puntuale l’interesse ad agire.
- L’estratto di ruolo, di per sé, non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge e previa dimostrazione di uno specifico pregiudizio qualificato.
- Se il contribuente non allega e prova uno dei pregiudizi tipizzati dalla disciplina sopravvenuta, la domanda originaria è inammissibile e la sentenza che abbia deciso nel merito va cassata senza rinvio.
- Le censure sulla ritualità della notifica, sulla rappresentanza processuale della controparte o sulla prescrizione del credito restano assorbite quando difetti in radice l’interesse ad agire secondo la normativa applicabile al momento della decisione.
- In cassazione l’interesse ad agire rilevante ai fini dell’ammissibilità può essere documentato anche con produzione successiva, ma solo se ricorrono i presupposti sostanziali richiesti dalla legge; in difetto, il giudice deve rilevare l’inammissibilità della domanda originaria.
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