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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26281/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del gestore del servizio idrico integrato, della decisione di merito che aveva accolto le contestazioni degli utenti contro la richiesta di pagamento di somme qualificate come conguagli regolatori o "partite pregresse" inserite nella tariffa dell’acqua. La società ricorrente sosteneva: 1) che la lite fosse sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario perché investiva la legittimità delle scelte tecnico-discrezionali delle autorità amministrative competenti in materia tariffaria; 2) che fosse errata la ricostruzione della disciplina tariffaria del servizio idrico, poiché le partite pregresse sarebbero state legittimamente introdotte nel nuovo metodo tariffario in attuazione del principio di full cost recovery e dei provvedimenti regolatori di settore, con inserzione automatica nel regolamento contrattuale; 3) che, in ogni caso, gli importi richiesti non fossero prescritti, censurando la statuizione dei giudici di merito sulla prescrizione quinquennale. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbito il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, quanto al primo motivo, che la controversia riguarda il credito derivante dal contratto di somministrazione idrica tra gestore e singolo utente, e non la legittimità dell’atto amministrativo di determinazione dei criteri tariffari; pertanto la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la doglianza fosse eccentrica rispetto alla ratio decidendi, perché riferita al rapporto tra gestore e autorità d’ambito, mentre la lite concerne il solo rapporto contrattuale di utenza; nel merito, ha confermato l’orientamento secondo cui non è lecita l’imposizione di conguagli per partite pregresse nel servizio di somministrazione idrica, poiché il corrispettivo va commisurato alle singole prestazioni rese e non può essere determinato successivamente per consumi già avvenuti, in assenza di accordo e di potere impositivo. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne ha tratto una questione autonoma decisiva.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    la Corte ribadisce che la devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di pubblici servizi non comprende quelle relative a indennità, canoni e corrispettivi.

  • art. 142, comma 3, d.lgs. n. 152/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina tariffaria del servizio idrico integrato.

  • art. 154 d.lgs. n. 152/2006

    evocato quale base del principio di recupero integrale dei costi del servizio idrico.

  • art. 9 direttiva 2000/60/CE

    richiamato a sostegno del principio di full cost recovery nella disciplina idrica.

  • art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011

    richiamato dalla ricorrente come fonte del sistema regolatorio tariffario.

  • art. 10 d.l. n. 70/2011

    richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento del quadro regolatorio.

  • art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012

    richiamato dalla ricorrente nel sistema delle fonti tariffarie.

  • art. 1339 c.c.

    invocato per sostenere l’inserzione automatica delle determinazioni tariffarie nel contratto di utenza.

  • artt. 1560, 1561 e 1563 c.c.

    la Corte li richiama per escludere la legittimità di un conguaglio postumo per consumi già effettuati nel contratto di somministrazione.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che non può attribuirsi efficacia retroattiva a obblighi normativi se non consentito dalla legge.

  • delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR

    richiamata come atto regolatorio del sistema tariffario idrico.

  • delibera 26 giugno 2014 n. 18 dell’Ente d’Ambito della Sardegna

    richiamata dalla ricorrente come atto di regolazione tariffaria applicato al caso.

  • regolamento del Servizio Idrico Integrato

    richiamato quale fonte contrattuale/regolamentare del rapporto di utenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di violazione di legge dedotti nel secondo e terzo motivo.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    invocato per censurare la statuizione di prescrizione quinquennale dei conguagli.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per porre a carico della ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla debenza di corrispettivi dovuti dall’utente di un servizio pubblico, quando investono il rapporto individuale di utenza e non la legittimità dell’atto amministrativo tariffario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nel contratto di somministrazione del servizio idrico il prezzo deve essere commisurato alle singole prestazioni rese e corrisposto secondo le scadenze d’uso; non è legittima l’imposizione di conguagli per partite pregresse determinati successivamente per consumi già avvenuti, in assenza di accordo tra le parti e di un potere impositivo diretto sul singolo utente.
  • Le determinazioni tariffarie adottate dalle autorità di settore non possono essere automaticamente poste a carico dell’utente oltre i limiti della disciplina del rapporto di utenza, quando la pretesa riguardi somme pretese a posteriori per servizi già erogati.
  • Se il motivo di ricorso si fonda su un rapporto diverso da quello effettivamente deciso dal giudice di merito, esso è eccentrico rispetto alla ratio decidendi e non può condurre alla cassazione della sentenza impugnata.
  • Quando un motivo di ricorso viene respinto per ragioni assorbenti, le ulteriori censure che dipendono dalla stessa questione restano assorbite e non richiedono esame autonomo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneSomministrazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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