Cassazione Civile, Ordinanza n. 26246/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un costo di euro 160.000 qualificato come non inerente e non documentato, relativo a una consulenza che sarebbe stata resa da un soggetto che era anche amministratore unico della società. In primo grado la contribuente otteneva accoglimento, mentre in appello l'esito era ribaltato sulla base, tra l'altro, della ritenuta inutilizzabilità o comunque dell'inidoneità probatoria della documentazione prodotta. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società perché la sentenza d'appello era sorretta da due rationes decidendi e il ricorso ne aveva censurata solo una. Con il presente ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la società deduce errore di fatto della Cassazione, sostenendo che la valutazione sulla carenza di data certa e sull'inidoneità dei documenti fosse solo un obiter dictum o un'affermazione ad abundantiam, non una autonoma ratio decidendi, e che dunque la precedente declaratoria di inammissibilità fosse basata su un'erronea percezione del contenuto della sentenza di merito e degli atti di causa. La società chiedeva anche la sospensione del giudizio per poter aderire a una definizione agevolata, istanza respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di sospensione collegata alla definizione agevolata, affermando che tale rimedio non si applica alle controversie in cui l'unico mezzo esperibile sia la revocazione e non un'impugnazione ordinaria. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché la censura non denunciava un errore di fatto revocatorio, ma mirava in realtà a contestare l'interpretazione data dalla precedente ordinanza al contenuto della sentenza della CTR, cioè la qualificazione di una seconda ratio decidendi nella motivazione di merito. Tale attività appartiene al giudizio e non alla svista percettiva. La Corte ha quindi confermato che la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo per errore di fatto nei limiti rigorosi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto o di valutazione, e ha concluso con declaratoria di inammissibilità senza spese per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
"Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione"
la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., non per errori di diritto o di giudizio
"Vi é questo errore quando la decisione é fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando é supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita"
l'errore revocatorio richiede una svista percettiva, decisiva, evidente e su fatto non controverso; non ricomprende l'erronea interpretazione di atti o sentenze
art. 391-bis, quinto comma, c.p.c.
"la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto"
il termine per revocazione della sentenza di cassazione non sospende il giudicato della sentenza di merito già respinta in cassazione
"si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 395"
la Corte ne limita l'applicazione alla sentenza di merito; rispetto alla revocazione della sentenza di cassazione opera la norma speciale dell'art. 391-bis c.p.c.
art. 1, comma 192, L. n. 197/2022
la definizione agevolata delle liti fiscali riguarda solo le controversie non ancora concluse con pronuncia definitiva impugnabile con mezzi ordinari, non quelle in cui residui solo la revocazione
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
l'istanza di sospensione finalizzata alla sanatoria non è accoglibile nelle controversie definibili solo mediante revocazione
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel precedente giudizio per il tema della inutilizzabilità della documentazione non esibita in sede amministrativa, ma la Corte rileva che la questione decisiva nel giudizio di revocazione è diversa
norma processuale richiamata per la trattazione camerale
norma processuale richiamata per la trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato
art. 14 preleggi
richiamato per il rapporto di specialità tra art. 391-bis c.p.c. e art. 324 c.p.c.
art. 111 Cost.
richiamato per delimitare i vincoli costituzionali al sistema delle impugnazioni
richiamato indirettamente nel riferimento all'onere probatorio nel giudizio tributario
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammessa soltanto per errore di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.; sono esclusi errori di diritto, di interpretazione degli atti e di valutazione del materiale processuale.
- Integra errore di fatto revocatorio solo la svista percettiva su un fatto storico, evidente e non controverso, che sia stata decisiva ai fini della decisione; se il punto è stato oggetto di valutazione o di dibattito, il rimedio non è esperibile.
- La diversa qualificazione di un passaggio motivazionale come ratio decidendi oppure come obiter dictum attiene all'interpretazione del contenuto della decisione e non può essere corretta con revocazione per errore di fatto.
- La pendenza del termine per proporre revocazione contro la sentenza di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di merito già respinta in cassazione; perciò le norme sulla definizione agevolata delle liti fiscali riferite alle controversie non definitive non si applicano quando l'unico rimedio residuo sia la revocazione.
- Nel giudizio di revocazione contro la Cassazione il controllo non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito della precedente decisione, perché il rimedio ha natura eccezionale e tassativa.
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