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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26259/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committenti)

La controversia

Un architetto aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni svolte su incarico dei committenti in relazione a lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato. I committenti avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo; il professionista sosteneva che l’opposizione fosse tardiva, perché notificata il giorno prima della scadenza del termine ma consegnata al destinatario oltre il termine, e contestava inoltre la revoca della provvisoria esecuzione del decreto. In cassazione deduceva due motivi: violazione dell’art. 641 c.p.c. per ritenuta tempestività dell’opposizione nonostante la ricezione oltre termine; violazione dell’art. 647 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo il sindacato sulla dichiarazione di esecutorietà del decreto e sulla successiva revoca della provvisoria esecuzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via pregiudiziale ha dichiarato nulla la costituzione del nuovo difensore del ricorrente, perché nel giudizio di cassazione la procura speciale non poteva essere rilasciata a margine di atti diversi dal ricorso o controricorso, e comunque non era applicabile la disciplina introdotta dalla L. n. 69/2009 per la data di instaurazione del giudizio. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che per la notificazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo vale la scissione soggettiva degli effetti: per il notificante conta la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario rileva la ricezione. Ha quindi escluso che la notifica eseguita il giorno prima della scadenza fosse tardiva per il solo fatto di essere pervenuta dopo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. ha natura dichiarativa e presuppone la sussistenza dei requisiti di legge; tali condizioni possono essere verificate dal giudice dell’opposizione, e quindi la Corte d’appello aveva correttamente controllato la ritualità e tempestività dell’opposizione e la fondatezza della relativa controversia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo

    La tempestività dell’opposizione va valutata secondo la scissione degli effetti della notificazione; per il notificante rileva la consegna all’ufficiale giudiziario, non la ricezione da parte del destinatario.

  • art. 647 c.p.c.

    dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo

    La dichiarazione di esecutorietà ha natura dichiarativa e presuppone la mancata rituale e tempestiva opposizione; i relativi presupposti possono essere verificati nel giudizio di opposizione.

  • art. 83 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la procura speciale può essere validamente conferita solo nelle forme e sugli atti consentiti dalla norma ratione temporis; se non rilasciata a margine o in calce al ricorso/controricorso, occorre atto pubblico o scrittura privata autenticata.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a)

    La modifica sulla procura speciale non si applica ai giudizi instaurati prima dell’entrata in vigore della legge.

  • L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1

    Le disposizioni processuali introdotte dalla legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato per affermare l’impugnabilità in cassazione dei provvedimenti abnormi non espressamente previsti dal rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro dell’importo aggiuntivo dovuto quale contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestività della notificazione va apprezzata applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il notificante è decisiva la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o al soggetto abilitato alla notifica, mentre per il destinatario il termine decorre dalla ricezione dell’atto.
  • La verifica della ritualità e tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo può essere compiuta dal giudice dell’opposizione anche quando sia stata emessa la dichiarazione di esecutorietà del decreto, poiché tale dichiarazione ha carattere dichiarativo e non sottrae al giudice il controllo sui suoi presupposti.
  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare rigidamente le forme previste dall’art. 83 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis; una procura rilasciata su atto non consentito è nulla, e la disciplina sopravvenuta non si applica ai giudizi già instaurati prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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