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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26268/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Una proprietaria di autocarro agiva per il risarcimento dei danni subiti dal mezzo in un sinistro avvenuto mentre percorreva un raccordo stradale nel territorio comunale, asseritamente causato da una macchia oleosa non visibile in prossimità di una curva in discesa. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., ma aveva liquidato solo una parte dei danni patrimoniali ritenuti provati, nella somma di euro 1.361,60 oltre accessori. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omesso esame e violazione di norme sulla prova e sulla consulenza tecnica d'ufficio, per non avere la Corte d'appello disposto una CTU ai fini dell'accertamento e quantificazione del danno; 2) nullità della motivazione per omessa o apparente motivazione sulla mancata CTU, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.; 3) violazione degli artt. 1226, 2058, comma 2, e 2056 c.c., per avere la Corte limitato il risarcimento a soli importi documentalmente provati senza liquidare equitativamente il danno complessivo, nonostante preventivi e testimonianza; 4) violazione dell'art. 18 d.P.R. 633/1972 per mancato riconoscimento dell'IVA sulla somma risarcitoria riferita alla riparazione del veicolo; 5) omessa compensazione delle spese di lite. Il Comune non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha disatteso i primi tre motivi, ritenendo che la scelta di non disporre la CTU fosse rimessa al giudice di merito e che la Corte territoriale avesse comunque motivato in modo sufficiente sulla quantificazione del danno, sulla base delle prove disponibili e della non completa individuabilità dei danni e dello stato anteriore del mezzo. Ha invece accolto il quarto motivo, richiamando il principio secondo cui, quando il danno da riparazione di un veicolo è liquidato sulla base del costo delle riparazioni, il risarcimento comprende anche l'IVA, salvo che il danneggiato abbia diritto a rimborso o detrazione dell'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata decisa nel merito con condanna del Comune a corrispondere alla ricorrente l'importo dell'IVA dovuta sulla somma risarcitoria, secondo legge. Il quinto motivo è stato assorbito. Le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    fonte della responsabilità del custode della strada/area comunale per il sinistro causato dalla cosa in custodia.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento della prova e la quantificazione del danno.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge nella quantificazione del danno e nel riconoscimento dell'IVA.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per lamentare motivazione apparente o omessa.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per dedurre il difetto di motivazione della sentenza.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato quale base per la liquidazione equitativa del danno ove la prova puntuale del quantum sia difficile.

  • art. 2058, secondo comma, c.c.

    richiamato per sostenere la liquidazione del danno per equivalente quando la reintegrazione in forma specifica non sia possibile o sia antieconomica.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per l'applicazione dei criteri di liquidazione del danno aquiliano.

  • art. 18 d.P.R. 633/1972

    ritenuto applicabile ai costi di riparazione del veicolo, con conseguente riconoscimento dell'IVA nel risarcimento salvo detrazione o rimborso.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati nel quinto motivo per contestare la regolazione delle spese, poi assorbito.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova obbligatorio e la sua mancata ammissione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, che può rigettarla quando ritenga insufficienti gli elementi probatori già acquisiti.
  • La motivazione sulla quantificazione del danno è sufficiente se consente di comprendere perché il giudice abbia ritenuto provati solo alcuni pregiudizi e abbia escluso altri per difetto di prova o di specifica individuazione.
  • In materia di danno da riparazione di veicoli o beni strumentali, la liquidazione del costo di ripristino comprende, in linea di principio, anche l'IVA tra gli oneri accessori e conseguenziali, salvo che il danneggiato possa detrarla o ottenerne il rimborso.
  • Quando il giudice liquida il danno in base ai costi di riparazione, deve considerare gli accessori fiscalmente dovuti sulla prestazione, se la prova del danno consente di determinare quella voce in modo attendibile.
  • Se un motivo di ricorso è accolto solo in parte e incide sulla sola voce di danno o sul solo capo relativo agli accessori, gli altri motivi restano assorbiti e le spese possono essere compensate in presenza di reciproca soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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