Cassazione Civile, Ordinanza n. 26261/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su istanza della proprietaria di un appartamento nei confronti del conduttore dell'immobile, per il pagamento di euro 1.807,56 oltre accessori, somme asseritamente dovute a titolo di oneri condominiali anticipati dalla proprietaria sino alla data di rilascio del bene. Il conduttore ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Giudice di pace che aveva dichiarato la competenza per valore, deducendo la violazione degli artt. 7 e 447 c.p.c. e sostenendo che la controversia dovesse essere attratta alla competenza per materia del Tribunale, poiché insorta in ambito locatizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la competenza per valore del Giudice di pace. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la domanda di pagamento degli oneri condominiali, perché collegata a un immobile e inserita nel rapporto di locazione, dovesse essere necessariamente devoluta al Tribunale per materia. La Corte ha valorizzato l'orientamento già consolidato secondo cui la competenza del Giudice di pace non è esclusa quando la domanda abbia ad oggetto un'obbligazione pecuniaria sinallagmaticamente collegata a un immobile, purché non si controverta, neppure incidentalmente, su diritti reali o personali immobiliari. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La competenza del giudice di pace è delimitata dalle cause relative a beni mobili, salvo che la materia sia attribuita ad altro giudice; non ricomprende automaticamente tutte le controversie collegate a un immobile, specie quando si verta solo su un'obbligazione pecuniaria.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale nelle controversie locatizie; la Corte non ne accoglie l'interpretazione estensiva invocata nel caso concreto.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del regolamento di competenza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La competenza per materia del Tribunale nelle controversie immobiliari non si determina per il solo fatto che la pretesa sia connessa a un immobile: occorre verificare se la domanda investa realmente diritti reali o personali immobiliari, e non una mera obbligazione pecuniaria collegata all'immobile.
- Le richieste di pagamento di oneri condominiali, anche se riferite a un immobile locato, possono rientrare nella competenza per valore del Giudice di pace quando la controversia riguarda soltanto la debenza della somma e non implica accertamenti su diritti reali o personali immobiliari.
- Ai fini della ripartizione della competenza tra giudici diversi, i criteri del valore e della materia operano in modo integrato, ma la materia prevale solo quando la legge attribuisca espressamente la controversia a un giudice diverso; in difetto, resta applicabile il criterio del valore.
- Nel giudizio di legittimità, il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, in presenza dei presupposti di legge, la declaratoria relativa all'ulteriore contributo unificato.
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