Cassazione Civile, Ordinanza n. 26274/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
Due soggetti agivano per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro verificatosi su un tratto autostradale. Secondo la loro prospettazione, l’auto sarebbe sbandata a causa della presenza di acqua sulla carreggiata e avrebbe urtato un muro a margine della strada; il conducente chiedeva il danno biologico da lesioni, il proprietario i danni materiali al veicolo. I giudici di merito avevano rigettato le domande ritenendo non provato il nesso causale tra la cosa custodita e il danno. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che era stata provata la presenza di acqua sulla carreggiata mediante il verbale di rilevamento della Polizia Stradale e la testimonianza dell’agente intervenuto; si sosteneva inoltre che il custode avrebbe dovuto provare il caso fortuito e, più in generale, la corretta manutenzione e il corretto deflusso delle acque, mentre la pioggia del giorno non integrava caso fortuito. La Corte rileva però che le censure tendevano a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla mancanza di prova del nesso causale, più che a denunciare un errore di diritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, le doglianze mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice d’appello, il quale aveva escluso la prova dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, in particolare del nesso causale tra la cosa custodita e il danno. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode presuppone la prova del nesso causale tra la cosa e il danno; solo dopo tale prova il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che la censura, pur formalmente rubricata come violazione di legge e vizio motivazionale, si risolvesse in una richiesta di riesame del fatto, quindi non ammissibile in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2012
In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2012
L’ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nell’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. l’attore deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; solo dopo tale dimostrazione si sposta sul custode l’onere di provare il caso fortuito.
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e un diverso accertamento dei fatti.
- La mancata prova dei fatti costitutivi della domanda non può essere surrogata da argomentazioni sulla presunta inefficienza della manutenzione della cosa custodita o sulla mancata prova liberatoria del custode.
- Ai fini dell’art. 2051 c.c., la questione centrale non è la mera presenza di una situazione potenzialmente pericolosa, ma la dimostrazione che tale situazione sia stata la causa del danno lamentato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26246/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26259/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26261/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26267/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26268/2023 del 11/09/2023
- ordinanza_civile · 11 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26281/2023 del 11/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →