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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22735/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dall’avvio, da parte dell’azienda sanitaria, di un procedimento di recupero di somme asseritamente pagate in eccesso a una struttura privata accreditata per prestazioni di diagnostica di laboratorio erogate negli anni 2011 e 2012. L’azienda ha fondato la richiesta sul ripristino delle tariffe scontate previsto da un decreto assessoriale del 2013, che aveva preso atto della cessazione della sospensione cautelare di un precedente decreto tariffario del 2007. La struttura ha agito in accertamento negativo per far dichiarare inesistente il credito dell’azienda, sostenendo che: il decreto del 2013 non poteva incidere su rapporti già esauriti; la disciplina sugli sconti tariffari aveva efficacia limitata al triennio 2007-2009; la pretesa di recupero violava buona fede, correttezza e affidamento, perché i contratti erano già stati integralmente eseguiti. La Corte d’appello ha invece ritenuto legittimo il recupero, qualificando la vicenda nell’ambito della disciplina nazionale sugli sconti tariffari applicabili alle strutture accreditate. In cassazione sono stati proposti due motivi: violazione degli artt. 8 quater, 8 quinquies e 8 sexies d.lgs. 502/1992 e della disciplina sugli sconti tariffari, per avere la Corte territoriale attribuito efficacia retroattiva al decreto del 2013 e omesso di considerare il limite temporale 2007-2009; nonché conseguente censura sulla regolazione delle spese e del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006 sia applicabile solo nel triennio 2007-2009 e non anche agli anni 2011 e 2012 oggetto della pretesa restitutoria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di appello come parametro per denunciare omessa pronuncia e travisamento del petitum sostanziale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla regolazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di contributo unificato

  • art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992

    disciplina l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private

  • art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    disciplina gli accordi contrattuali tra struttura accreditata e servizio sanitario, nei quali è determinato il corrispettivo preventivato

  • art. 8 sexies, comma 5, d.lgs. n. 502 del 1992

    attribuisce al decreto ministeriale il compito di individuare i sistemi di classificazione e determinare le tariffe massime per le strutture accreditate

  • art. 1, comma 170, l. n. 311 del 2004

    richiamato quale disciplina delle tariffe massime e del loro aggiornamento periodico

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006

    "a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento... e pari al 20 per cento..."

    la disposizione introduce uno sconto tariffario di finanza pubblica, ma la sua efficacia è limitata al triennio 2007-2009

  • art. 1339 c.c.

    richiamato per affermare che il criterio tariffario imposto dalla legge si inserisce automaticamente nei rapporti contrattuali

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato in relazione all’ammissibilità del deposito documentale in cassazione per provare il passaggio in giudicato di decisioni sopravvenute

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle decisioni amministrative e della relativa documentazione nei termini di legittimità

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

  • art. 796, lett. o), l. n. 296 del 2007

    richiamato nel testo come riferimento alla legge finanziaria, ma la norma decisiva è quella della l. 296/2006; il riferimento appare meramente materiale nel testo

  • d.lgs. n. 502 del 1992

    quadro normativo di riferimento per accreditamento, accordi e remunerazione delle prestazioni sanitarie

Massime di principio

  • Nel rapporto tra strutture sanitarie private accreditate e servizio sanitario, le tariffe e gli eventuali sconti previsti dalla normativa pubblica si inseriscono automaticamente nel sinallagma contrattuale e prevalgono sulle pattuizioni incompatibili, nei limiti temporali e oggettivi stabiliti dalla fonte normativa.
  • Lo sconto tariffario introdotto per esigenze di finanza pubblica per le prestazioni rese dalle strutture private accreditate ha efficacia temporalmente limitata al triennio espressamente previsto dalla legge e non può essere esteso oltre tale arco temporale.
  • Un provvedimento amministrativo che prenda atto della cessazione di una sospensione cautelare non può essere letto come fonte di una retroattiva modificazione dei rapporti già esauriti, se la disciplina sostanziale sottostante non è più vigente per gli anni oggetto della pretesa.
  • In presenza di una norma che impone un criterio tariffario, la verifica della debenza delle somme va condotta in base alla vigenza temporale della disciplina, senza attribuire al successivo atto ricognitivo un’efficacia espansiva oltre il periodo coperto dalla legge.
  • Se il motivo principale è accolto e la decisione di merito va cassata per un nuovo esame, le censure sulle spese e sugli accessori processuali restano assorbite.

Come è indicizzato

RamiBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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