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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28721/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 emesso nei confronti di un imprenditore individuale, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e dell'omessa presentazione delle dichiarazioni IRPEF, IVA e IRAP per più annualità. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente ricavi, reddito e IVA dovuta, considerando inattendibile la contabilità esibita. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, da un lato, l'illegittimità del metodo induttivo e, dall'altro, la mancata considerazione dei costi documentati ai fini della quantificazione dell'IVA e del reddito. La CTR aveva accolto in parte l'appello del contribuente, ordinando all'Agenzia di rideterminare reddito, base IRAP e IVA tenendo conto dei ricavi e costi reali, documentati e contabilizzati, ma confermando le sanzioni per omissione delle dichiarazioni. L'Agenzia ricorreva in cassazione con quattro motivi: violazione delle norme sull'accertamento induttivo per avere la CTR preteso un accertamento analitico; violazione dell'art. 109 TUIR per avere imposto la considerazione analitica dei costi; violazione delle norme IVA per avere ammesso la detrazione dell'IVA sugli acquisti; vizio motivazionale sulla ricostruzione dell'accertamento. Il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale, censurando la conferma delle sanzioni, perché calcolate su imposte da rideterminare e riferite anche ad annualità diverse da quella oggetto di giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accertamento d'ufficio con metodo induttivo in presenza di omessa dichiarazione e affermando che, in tale evenienza, non è necessario un accertamento analitico dei costi secondo le regole valevoli per dichiarazioni esistenti, potendo l'Ufficio determinare induttivamente anche le componenti negative, mentre incombe al contribuente provare costi maggiori o elementi contrari. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo dell'Agenzia per difetto di intelligibilità e di adeguata specificazione degli elementi dell'avviso di accertamento. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale del contribuente, osservando che la rideterminazione delle imposte incide automaticamente sulle sanzioni e che la CTR aveva erroneamente confermato le sanzioni in modo contraddittorio e oltre l'anno d'imposta in contestazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio con metodo induttivo e fondare la ricostruzione del reddito su elementi anche presuntivi non qualificati, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Quando manca del tutto la dichiarazione dei redditi, non opera il criterio dell'accertamento analitico dei costi proprio delle dichiarazioni esistenti, e l'Amministrazione può determinare induttivamente anche le componenti negative, purché tenga conto dei costi in via percentuale o mediante elementi ricavabili dagli atti.
  • In materia IVA, l'omissione della dichiarazione annuale legittima l'accertamento induttivo del giro d'affari e impedisce la detrazione dell'IVA sugli acquisti se il diritto non risulta dalle dichiarazioni periodiche, non essendo sufficiente la mera esibizione di documentazione contabile.
  • La quantificazione delle sanzioni tributarie per omessa dichiarazione deve essere coerentemente ricalcolata quando viene ricalcolata l'imposta presupposta, poiché la misura sanzionatoria dipende automaticamente dalla base impositiva definitivamente accertata.
  • Un motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione di norme fiscali sull'IVA è inammissibile se non espone in modo chiaro e specifico gli elementi dell'avviso di accertamento e l'effettivo contenuto della pretesa fiscale contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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