Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36089/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

L'agente della riscossione aveva pignorato, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, i crediti del debitore verso un terzo, fino a concorrenza di oltre 212 mila euro, in relazione a più cartelle esattoriali di varia natura. Il debitore aveva proposto una duplice opposizione: da un lato, opposizione all'esecuzione, sostenendo che i crediti azionati fossero prescritti; dall'altro, opposizione agli atti esecutivi, deducendo vizi formali e di regolarità della procedura di riscossione e del pignoramento. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle annullate per legge, il difetto di giurisdizione per una cartella relativa a credito tributario, il venir meno dell'interesse sull'opposizione agli atti esecutivi per la chiusura del processo esecutivo a seguito della dichiarazione negativa del terzo, e aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione sulle residue cartelle. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) falsa applicazione delle norme che disciplinano la difesa in giudizio dell'agente della riscossione; 2) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine prescrizionale; 3) violazione delle norme sulla motivazione delle cartelle e del pignoramento, nonché del diritto di difesa. Nella memoria ha anche invocato un preteso giudicato esterno di annullamento di cartelle.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che l'opposizione originaria era mista: opposizione all'esecuzione per la prescrizione e opposizione agli atti esecutivi per i vizi del pignoramento. Ha rilevato che, trattandosi di sentenza di primo grado non espressamente qualificata, il ricorso straordinario per cassazione poteva essere, in astratto, ammissibile solo per la parte relativa all'opposizione agli atti esecutivi, mentre era radicalmente inammissibile per la parte relativa all'opposizione all'esecuzione. Quanto ai motivi di ricorso, ha ritenuto che il primo e il terzo non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale non aveva deciso nel merito l'opposizione agli atti esecutivi ma l'aveva dichiarata priva di interesse per l'avvenuta chiusura del processo esecutivo, esaminando i vizi solo ai fini delle spese secondo la soccombenza virtuale. Inoltre, tali censure erano generiche e prive di specificità, anche per mancata indicazione puntuale degli atti richiamati ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha anche rilevato che la costituzione dell'Agenzia era tardiva, sicché non vi è statuizione sulle spese. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'opposizione proposta avverso l'esecuzione esattoriale cumula contestazioni sul diritto a procedere all'esecuzione e vizi formali del pignoramento, occorre distinguere nettamente tra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguenze diverse anche sul mezzo di impugnazione esperibile.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza che definisce una opposizione esecutiva deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della decisione impugnata; è inammissibile se indirizzato contro argomenti non decisivi o contro statuizioni rese solo ai fini delle spese.
  • L'inammissibilità per difetto di specificità ricorre quando il ricorrente non indichi in modo puntuale quale statuizione concreta gli arrechi pregiudizio e non richiami specificamente gli atti e i documenti rilevanti, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Se il giudice di merito dichiara sopravvenuto il difetto di interesse all'opposizione agli atti esecutivi per la chiusura del processo esecutivo, le censure sulla regolarità formale degli atti non incidono sul merito della decisione e, se non attaccano quella ratio, non sono scrutinabili utilmente in cassazione.
  • La chiusura del processo esecutivo per dichiarazione negativa del terzo pignorato può rendere priva di interesse la decisione sull'opposizione agli atti esecutivi, lasciando eventualmente rilevante la sola questione delle spese secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.