Cassazione Civile, Ordinanza n. 35943/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal progetto di costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico su un torrente in area di pregio ambientale. La società aveva ottenuto in passato una concessione di derivazione, poi annullata in altro giudizio; successivamente la Regione ha espresso giudizio di VIA negativo, e la Provincia ha negato l’autorizzazione unica conseguente. La società ha impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il decreto regionale di VIA negativa e il provvedimento provinciale di diniego dell’autorizzazione, deducendo in sintesi: l’irrilevanza dell’annullamento della precedente concessione ai fini del nuovo procedimento; l’erronea applicazione delle misure di salvaguardia del piano di gestione delle acque; l’erroneità delle valutazioni su rischio idrogeologico, qualità del corpo idrico e principio di precauzione/non deterioramento; il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti; l’omessa considerazione di possibili soluzioni progettuali alternative e di prescrizioni mitigatrici; la pretesa illegittima valorizzazione di una direttiva tecnica sopravvenuta; la necessità di disapplicare o rinviare alla CGUE alcune fonti e di tenere maggior conto del favor per le energie rinnovabili. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione e, in via incidentale condizionata, la tardività del primo motivo aggiunto proposto dalla società in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, perché rivolti contro argomentazioni prive di decisività, contro profili estranei alla ratio decidendi o perché sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito tecnico-amministrativo, non consentita in sede di legittimità. Ha poi ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo: ha affermato che il principio di non deterioramento delle acque, espressione del principio di precauzione, prevale sul favor per le fonti rinnovabili salvo i casi di deroga espressamente previsti dall’art. 4, par. 7, della direttiva quadro acque, qui non ricorrenti; ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo, da parte del giudice di merito, a criteri tecnico-scientifici di matrice unionale anche se formalmente sopravvenuti, in quanto coerenti con il quadro normativo eurounitario e con la funzione preventiva della valutazione ambientale. Le istanze di disapplicazione e di rinvio pregiudiziale alla CGUE sono state disattese. Il ricorso principale è stato quindi respinto; la Corte ha compensato le spese di lite in ragione della complessità della controversia.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo per sostenere l’efficacia del giudicato formatosi sull’annullamento della precedente concessione di derivazione
art. 12 preleggi
richiamato nei motivi per contestare l’interpretazione e l’applicazione temporale delle norme tecniche e regolamentari
richiamato come disciplina del procedimento autorizzatorio unico per impianti da fonti rinnovabili
richiamato come fonte della disciplina ambientale e della tutela delle acque, compreso il principio di non deterioramento
art. 65, comma 7, d.lgs. 152/2006
richiamato in relazione alle misure di salvaguardia del piano di gestione delle acque e alla soglia dei 10 km²
richiamato dalla Corte per la disciplina delle deroghe al principio di non deterioramento
art. 76, comma 4, d.lgs. 152/2006
richiamato dalla Corte come recepimento interno del principio di non deterioramento
art. 12-bis r.d. 1775/1933
richiamato dalla Corte come norma che recepisce il principio di non deterioramento nel settore delle acque
art. 143 r.d. 1775/1933
richiamato per delimitare l’ambito del giudizio sulle acque pubbliche e il ricorso per cassazione
art. 201 r.d. 1775/1933
richiamato per i vizi deducibili avverso le decisioni del TSAP, nei limiti del sindacato di legittimità
art. 4, par. 1, lett. i), direttiva 2000/60/CE
richiamato come norma cardine del principio di non deterioramento dei corpi idrici superficiali
art. 4, par. 7, direttiva 2000/60/CE
richiamato come fonte delle condizioni eccezionali di deroga al divieto di deterioramento
art. 191 TFUE
richiamato come fondamento eurounitario del principio di precauzione
richiamato per la tesi sull’obbligo dell’amministrazione di indicare prescrizioni o modifiche ove possibile in conferenza di servizi
richiamato con riferimento al preavviso di rigetto nel procedimento amministrativo
art. 111 Cost.
richiamato per delineare i limiti del ricorso per cassazione contro le decisioni del TSAP
art. 267 TFUE
richiamato per l’istanza di rinvio pregiudiziale, ritenuta non necessaria per mancanza di reale incertezza interpretativa
art. 3 Cost.
richiamato nei motivi come parametro di ragionevolezza e uguaglianza
Regolamento (UE) 2022/2577
menzionato come fonte sopravvenuta, emergenziale e non applicabile al caso, invocata dalla ricorrente per il favor alle rinnovabili
direttiva 2009/28/CE
richiamata come fonte del favor per la produzione di energia da fonti rinnovabili
direttiva 2018/2001/UE
richiamata come fonte del favor per le energie rinnovabili
Protocollo di Kyoto
richiamato come fonte internazionale del favor per l’energia pulita
Massime di principio
- In materia di valutazione di impatto ambientale e tutela delle acque, il principio di non deterioramento dei corpi idrici, espressione del principio di precauzione, prevale sul favor per le fonti rinnovabili salvo che ricorrano e siano dimostrate le condizioni eccezionali di deroga previste dal diritto unionale.
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione tecnica del progetto o per sostituire al giudizio amministrativo un diverso apprezzamento di merito su rischio ambientale, qualità del corpo idrico o soluzioni progettuali alternative.
- È inammissibile la censura che colpisca argomentazioni della sentenza prive di decisività o svolte ad abundantiam, perché tali passaggi non incidono sul dispositivo e non possono fondare un interesse all’impugnazione.
- Le doglianze che presuppongono nuovi accertamenti di fatto, o che non siano state specificamente dedotte nel giudizio di merito con indicazione puntuale degli atti in cui ciò sia avvenuto, sono inammissibili in sede di legittimità.
- La pubblica amministrazione, quando valuta la compatibilità ambientale di un impianto idroelettrico, può fare uso di criteri tecnico-scientifici anche elaborati da linee guida sopravvenute o non strettamente vincolanti, purché coerenti con la disciplina unionale e non irragionevoli; il loro eventuale scostamento deve essere giustificato solo se esse siano effettivamente pertinenti e applicabili.
- L’obbligo di arrestare il procedimento per un diniego ambientale sussiste quando il progetto sia ritenuto idoneo a deteriorare il corpo idrico e non risultino integrati i presupposti di deroga espressamente previsti dalla direttiva quadro acque.
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