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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35941/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società concessionaria della gestione di una tratta autostradale, in relazione a una convenzione scaduta, aveva impugnato davanti al giudice amministrativo un decreto ministeriale con cui alcuni interventi erano stati considerati investimenti ammissibili solo per un importo inferiore a quello richiesto ai fini della determinazione del parametro tariffario K. La società deduceva violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento, della convenzione unica e dell'obbligo di motivazione e istruttoria. Successivamente, a seguito di una pronuncia del tribunale ordinario in una controversia analoga, la società ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione; prima della decisione, ha depositato memoria qualificata come rinuncia, precisando che il tribunale amministrativo aveva comunque deciso nel merito accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento impugnato. Il Ministero si è costituito senza controricorso; il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato.

La decisione

Le Sezioni Unite non sono entrate nel merito della questione di giurisdizione perché hanno preso atto della rinuncia al regolamento preventivo depositata dalla parte ricorrente. Hanno quindi dichiarato estinto il ricorso per intervenuta rinunzia. In applicazione della disciplina transitoria della riforma del processo civile, hanno ritenuto ammissibile la rinuncia anche dopo il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale, poiché il giudizio era stato assegnato alla trattazione dopo il 31 dicembre 2022 e non era ancora stata fissata l'udienza o adunanza. Hanno inoltre compensato integralmente le spese, tenuto conto dell'esito e della novità normativa, e hanno escluso il raddoppio del contributo unificato perché la norma si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si applica al regolamento preventivo di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    richiamato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa dedotto dalla parte ricorrente

  • art. 15.2 Convenzione unica del 07.11.2007

    richiamato dalla parte ricorrente quale base contrattuale della pretesa tariffaria

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

  • art. 390, comma 3 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è ammissibile fino all'udienza di trattazione; la norma novellata si applica anche al caso in esame per la disciplina transitoria

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    la disciplina transitoria consente l'applicazione dell'art. 390 c.p.c. novellato ai giudizi già notificati al 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza

  • art. 1, comma 380, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    ha emendato la disciplina transitoria del d.lgs. n. 149 del 2022

  • art. 370, comma 1 c.p.c.

    richiamato nell'atto di costituzione del Ministero per l'eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non per il regolamento preventivo di giurisdizione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, n. 28650

    richiamata per affermare la natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, secondo la disciplina novellata, fino all'udienza o adunanza di trattazione, e la sopravvenuta riforma processuale deve essere considerata nella disciplina transitoria applicabile ai giudizi pendenti.
  • Quando interviene una rinuncia rituale al regolamento di giurisdizione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito la questione di riparto della giurisdizione.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via estensiva o analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste, tra le quali non rientra il regolamento preventivo di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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