Cassazione Civile, Ordinanza n. 35941/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società concessionaria della gestione di una tratta autostradale, in relazione a una convenzione scaduta, aveva impugnato davanti al giudice amministrativo un decreto ministeriale con cui alcuni interventi erano stati considerati investimenti ammissibili solo per un importo inferiore a quello richiesto ai fini della determinazione del parametro tariffario K. La società deduceva violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento, della convenzione unica e dell'obbligo di motivazione e istruttoria. Successivamente, a seguito di una pronuncia del tribunale ordinario in una controversia analoga, la società ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione; prima della decisione, ha depositato memoria qualificata come rinuncia, precisando che il tribunale amministrativo aveva comunque deciso nel merito accogliendo il ricorso e annullando il provvedimento impugnato. Il Ministero si è costituito senza controricorso; il Ministero dell'economia e delle finanze è rimasto intimato.
La decisione
Le Sezioni Unite non sono entrate nel merito della questione di giurisdizione perché hanno preso atto della rinuncia al regolamento preventivo depositata dalla parte ricorrente. Hanno quindi dichiarato estinto il ricorso per intervenuta rinunzia. In applicazione della disciplina transitoria della riforma del processo civile, hanno ritenuto ammissibile la rinuncia anche dopo il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale, poiché il giudizio era stato assegnato alla trattazione dopo il 31 dicembre 2022 e non era ancora stata fissata l'udienza o adunanza. Hanno inoltre compensato integralmente le spese, tenuto conto dell'esito e della novità normativa, e hanno escluso il raddoppio del contributo unificato perché la norma si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non si applica al regolamento preventivo di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato come parametro di legittimità dell'azione amministrativa dedotto dalla parte ricorrente
art. 15.2 Convenzione unica del 07.11.2007
richiamato dalla parte ricorrente quale base contrattuale della pretesa tariffaria
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
la rinuncia al ricorso è ammissibile fino all'udienza di trattazione; la norma novellata si applica anche al caso in esame per la disciplina transitoria
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
la disciplina transitoria consente l'applicazione dell'art. 390 c.p.c. novellato ai giudizi già notificati al 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza
art. 1, comma 380, L. 29 dicembre 2022, n. 197
ha emendato la disciplina transitoria del d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato nell'atto di costituzione del Ministero per l'eventuale partecipazione all'udienza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non per il regolamento preventivo di giurisdizione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, n. 28650
richiamata per affermare la natura eccezionale e di stretta interpretazione della norma sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, secondo la disciplina novellata, fino all'udienza o adunanza di trattazione, e la sopravvenuta riforma processuale deve essere considerata nella disciplina transitoria applicabile ai giudizi pendenti.
- Quando interviene una rinuncia rituale al regolamento di giurisdizione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare nel merito la questione di riparto della giurisdizione.
- La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata in via estensiva o analogica a fattispecie diverse da quelle espressamente previste, tra le quali non rientra il regolamento preventivo di giurisdizione.
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