Cassazione Civile, Ordinanza n. 35944/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al regolamento di giurisdizione da parte dei ricorrenti e della sua accettazione da parte della controparte. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciare sulle spese. Non è stata quindi decisa la questione di giurisdizione prospettata.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Gli eredi beneficiati di un soggetto già costituitosi in giudizio in luogo della società estinta hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. nel processo pendente davanti al Tribunale di Pistoia. La controversia di merito riguardava l'asserito inadempimento di una convenzione di lottizzazione e la conseguente domanda risarcitoria. I ricorrenti sostenevano che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo, invocando la giurisdizione esclusiva in materia urbanistica e, in particolare, sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo ex art. 133 c.p.a. e art. 11 L. 241/1990. La resistente ha contrastato il ricorso. Prima della decisione nel merito della questione di giurisdizione, tuttavia, i ricorrenti hanno rinunciato al regolamento, con accettazione della controparte.
Norme richiamate
regolamento preventivo di giurisdizione
indicato come base processuale del ricorso volto a risolvere preventivamente la questione di giurisdizione.
costituzione degli eredi nel processo
richiamato per la prosecuzione del giudizio da parte degli eredi del soggetto deceduto.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica e di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo
invocato dai ricorrenti come fondamento della giurisdizione amministrativa sulla controversia relativa alla convenzione di lottizzazione.
art. 11, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241
accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo
richiamato per qualificare la convenzione di lottizzazione come accordo inserito nel procedimento amministrativo.
richiamato nel dispositivo quale norma applicabile alla rinuncia del regolamento.
accettazione della rinuncia
richiamato nel dispositivo quale norma che consente l'estinzione del processo a seguito di rinuncia accettata.
Massime di principio
- La rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di pronunciare sulla giurisdizione.
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione la Corte non affronta il merito della ripartizione di giurisdizione quando sopravviene una valida rinuncia accettata dalle parti.
- Nei giudizi estinti per rinuncia accettata, la Corte può limitarsi a dare atto dell'intervenuto venir meno della controversia processuale e a non provvedere sulle spese se ciò risulta concordato dalle parti.
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