Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35946/2023 del 27/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione sportiva)

La controversia

Un Comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte della concessionaria di un impianto sportivo comunale, del 20% delle spese di utenze (energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico) relative all’anno 2013, oltre interessi moratori. La concessionaria aveva pagato il capitale e gli interessi secondo il tasso civile, contestando però l’applicabilità degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. In appello la Corte territoriale aveva escluso che l’obbligo di rimborso delle utenze integrasse una "transazione commerciale" ai sensi del decreto, ritenendo che si trattasse di una mera obbligazione di rimborso derivante dalla convenzione di concessione e non di un contratto di fornitura di beni o servizi contro prezzo; aveva inoltre escluso la rilevanza della pretesa qualifica imprenditoriale dell’associazione. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 231/2002 e dell’art. 15 della convenzione, sostenendo che la clausola configurasse un’anticipazione di costi e un rimborso rientrante nelle transazioni commerciali; 2) ulteriore violazione delle medesime norme, deducendo che la mancanza di un rapporto diretto con i fornitori non escludesse la natura commerciale dell’obbligazione di rimborso; 3) falsa applicazione dell’art. 2, lett. c), d.lgs. 231/2002 e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato la natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l’art. 15 della convenzione prevedeva soltanto una ripartizione interna delle spese di utenza e che la clausola dava origine, nei rapporti tra Comune e associazione, a una mera obbligazione di rimborso, non riconducibile a un contratto di consegna di merci o prestazione di servizi contro prezzo. Ha inoltre rilevato che i fornitori di acqua, luce e gas avevano come unico interlocutore contrattuale il Comune, sicché mancava un rapporto contrattuale diretto tra l’associazione e le società erogatrici, elemento rilevante per qualificare la fattispecie come transazione commerciale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che l’eventuale qualificazione dell’associazione come imprenditore non comporta automaticamente che ogni obbligazione da essa assunta sia commerciale; ciò che conta è la natura concreta dell’obbligazione dedotta, che nel caso di specie era solo di rimborso. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna del Comune alle spese e con l’ulteriore statuizione di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato per definire l’ambito applicativo della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • art. 2, lett. a), d.lgs. n. 231/2002

    Le transazioni commerciali sono i contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

  • art. 2, lett. c), d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura imprenditoriale del rapporto; la Corte ha escluso che la sola qualità soggettiva dell’associazione basti a qualificare come commerciale l’obbligazione di rimborso.

  • art. 15 della Convenzione di concessione 20.10.2005

    "UTENZE - Le utenze sono così suddivise: a carico del Club convenzionato: il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico; a carico della Città: l’80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento e consumo idrico della parte sportiva"

    È stata interpretata come fonte di una mera obbligazione di rimborso delle utenze, non come pattuizione di pagamento di un prezzo in una transazione commerciale.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalle parti in relazione agli interessi moratori, ma la Corte ha deciso la causa sulla base dell’inapplicabilità del d.lgs. 231/2002 alla fattispecie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    Richiamata per il principio relativo alla declaratoria dei presupposti processuali per l’ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231/2002, occorre verificare la concreta struttura dell’obbligazione dedotta in giudizio: solo i contratti che comportano consegna di merci o prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo integrano una transazione commerciale.
  • Una clausola convenzionale che disciplini la ripartizione o il rimborso di spese sostenute da una parte non è di per sé assimilabile a un corrispettivo per una fornitura di beni o servizi, se manca una pattuizione diretta di prezzo o di anticipazione in senso tecnico.
  • La qualificazione del soggetto come imprenditore, o comunque la natura commerciale di alcune sue attività, non implica automaticamente che ogni obbligazione assunta rientri nell’ambito delle transazioni commerciali: la verifica va compiuta sull’obbligazione specifica.
  • L’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra il preteso debitore e il fornitore dei servizi è un dato rilevante per escludere la riconducibilità della pretesa a una transazione commerciale soggetta agli interessi moratori speciali.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.