Cassazione Civile, Ordinanza n. 33743/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva attribuito una nuova rendita a un complesso industriale, in esito a DOCFA presentata dalla contribuente. La società aveva impugnato l'atto deducendone la carenza di motivazione e contestando l'inclusione nella stima di piani inclinati e della c.d. decauville al servizio della centrale idroelettrica. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo l'avviso privo di adeguata motivazione e affermando che quei cespiti erano componenti impiantistiche escluse dalla stima catastale per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha dedotto violazione di legge e omesso esame, lamentando che la CTR non avrebbe considerato l'avviso nella sua interezza, l'allegato tecnico e la relazione di stima; con il terzo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, sostenendo che i piani inclinati e la decauville dovessero essere computati nella rendita; con il quarto ha lamentato l'omesso esame della congruità della percentuale di valorizzazione della componente immobiliare applicata nella stima.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso di accertamento né specificava i dati oggettivi di stima asseritamente trascurati. Ha ribadito che, quando si censura la motivazione di un avviso di accertamento catastale, il ricorso deve riportare testualmente i passaggi rilevanti dell'atto amministrativo e indicare in modo preciso gli elementi di stima pretermessi. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso dell'Agenzia è quindi stato complessivamente respinto nei suoi due motivi scrutinati, con condanna alle spese in favore della società contribuente. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
impone l'autosufficienza del ricorso per cassazione; se si censura la motivazione di un avviso di accertamento occorre riportarne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per la dedotta violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza nei primi motivi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se non è chiaramente individuato il fatto storico decisivo e il suo contenuto concreto.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi.
richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
richiamato quale base generale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della necessità di consentire la difesa del contribuente mediante una motivazione intellegibile dell'atto.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
è la norma invocata dall'Ufficio per contestare l'esclusione dalla rendita catastale dei piani inclinati e della decauville; il terzo motivo su tale punto resta però assorbito.
r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10
richiamato per descrivere la stima diretta dell'unità immobiliare come presupposto del classamento.
d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30
richiamati per inquadrare la stima diretta ai fini catastali e il suo carattere tecnico.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia, quale amministrazione dello Stato esentata tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione una sentenza che ha scrutinato la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare in modo puntuale e testuale le parti dell'atto amministrativo rilevanti, affinché la Corte possa verificare la corrispondenza tra contenuto dell'atto e censure svolte.
- L'omessa trascrizione o comunque la mancata riproduzione specifica del contenuto dell'atto impositivo rende inammissibile il motivo, perché impedisce il controllo di legittimità e preclude la funzione nomofilattica della Corte.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione precisa del fatto storico, della sua decisività e del suo effettivo dibattito tra le parti; non basta richiamare genericamente documenti o allegati.
- In materia di classamento catastale, la stima diretta dell'unità immobiliare ha natura eminentemente tecnica: la motivazione dell'atto rileva soprattutto come requisito di legittimità esterna, ma, sul piano contenzioso, il giudice deve verificare la concreta attendibilità della valutazione tecnica solo se i dati di stima sono specificamente indicati e contestati.
- Se i motivi principali del ricorso sono dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza, i motivi che presuppongono la verifica del merito tecnico dell'accertamento possono restare assorbiti.
- Le amministrazioni dello Stato, quando agiscono in giudizio avvalendosi della prenotazione a debito, non sono tenute al raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso soccombente.
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