Cassazione Civile, Ordinanza n. 20571/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 26 marzo 2004 tra un Comune e una società del sistema pubblico incaricata di reperire finanziamenti per la realizzazione di un porto turistico. In esecuzione dell'accordo, il Comune aveva accettato l'ingresso nel capitale della società portuale di un socio di minoranza; la convenzione e il patto parasociale collegato prevedevano che, se entro dodici mesi dal rilascio della concessione demaniale non fossero stati reperiti i finanziamenti necessari, la convenzione avrebbe perso efficacia e la partecipazione sarebbe stata ceduta al valore nominale al Comune. Dopo il rilascio della concessione e una serie di operazioni societarie, la partecipazione passò dalla società originaria alla società ricorrente subentrante. Il Comune agì quindi chiedendo l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi di reperimento dei finanziamenti, l'accertamento del verificarsi della condizione prevista in convenzione e la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento al Comune delle azioni detenute dalla controparte. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'appello confermò, qualificando la clausola come condizione risolutiva dell'efficacia della convenzione e condizione sospensiva dell'obbligo di trasferire le azioni, e ritenendo che l'obbligo di reperimento non fosse limitato ai soli finanziamenti pubblici, ma includesse anche quelli privati. In Cassazione le società ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme speciali sugli enti locali e sulle partecipazioni societarie, sostenendo che il Comune non potesse mantenere o acquisire la partecipazione; 2) errata interpretazione dell'art. 13 del patto parasociale, sostenendo che la disciplina del patto dovesse prevalere e che non vi fosse una clausola di rivendita; 3) violazione dei criteri ermeneutici nell'interpretazione dell'art. 8 della convenzione come condizione e non clausola risolutiva, con asserita contraddizione tra obbligo di reperire fondi e evento futuro e incerto; 4) ulteriore violazione dei criteri interpretativi e omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di finanziamenti pubblici, contestando anche l'estensione dell'obbligo ai finanziamenti privati; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato implicito, assumendo che il tema dei finanziamenti privati non fosse stato introdotto; 6) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dei criteri ermeneutici, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato una rinuncia tacita del Comune a invocare la clausola risolutiva e il materiale probatorio raccolto. Il Comune ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando l'illegittimità della compensazione e la motivazione apparente della stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo principale perché nuovo rispetto alle censure svolte in appello e comunque generico; ha respinto i motivi secondo, terzo e quarto perché le censure di interpretazione contrattuale si risolvevano in una contrapposizione di una lettura alternativa a quella del giudice di merito, senza violazione dei canoni ermeneutici né omesso esame di un fatto decisivo; ha respinto il quinto motivo perché il tema del mancato reperimento dei finanziamenti era comunque dentro il thema decidendum e il giudice d'appello poteva rilevare e valutare i fatti già dedotti; ha respinto il sesto motivo perché la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente sull'assenza di una rinuncia formale o tacita alla clausola e perché non risultavano violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale del Comune, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese in ragione dell'assoluta particolarità della vicenda e delle difficoltà interpretative della clausola, alla luce del testo dell'art. 92 c.p.c. come interpretato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo per entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
la sentenza costitutiva è stata ritenuta il rimedio richiesto per ottenere il trasferimento delle azioni in esecuzione dell'accordo ritenuto perfezionato o comunque operante per effetto della clausola convenzionale
art. 3 l. 24 dicembre 2007, n. 244
richiamato per sostenere il divieto per le amministrazioni pubbliche di mantenere partecipazioni in società non necessarie alle finalità istituzionali; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché nuova, generica o carente di specificità
art. 1 l. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamato per sostenere la cessazione della partecipazione non alienata nei termini; la Corte ha rilevato che la censura non investiva la ratio decidendi e comunque era generica
art. 1 l. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato nel giudizio di merito per la disciplina delle partecipazioni degli enti locali e della loro razionalizzazione
richiamati come criteri di ermeneutica contrattuale; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è valutazione di fatto insindacabile se plausibile e non manifestamente illogica o contraria ai canoni legali
richiamati a sostegno della tesi sulla forza vincolante e sulla portata degli accordi contrattuali
richiamato in relazione alla qualificazione della clausola come condizione
richiamato per sostenere che non vi fosse inadempimento in assenza dell'obbligo contestato; la Corte ha respinto la censura perché fondata su una diversa lettura del contratto
artt. 112, 115, 116, 132, comma 2, n. 4, 163, comma 3, e 329 c.p.c.
richiamati per denunciare vizi processuali e motivazionali; la Corte ha escluso violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dell'uso delle prove e dell'obbligo di motivazione
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità; la Corte ha ribadito che non è consentito usare tali vizi per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa interpretazione della clausola
assoluta particolarità della vicenda, le difficolta interpretative della clausola più volte menzionata, unitamente al valore delle argomentazioni svolte dalle parti soccombenti
le circostanze indicate sono state ritenute sufficienti a giustificare la compensazione delle spese; la Corte si è allineata all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto e delle clausole convenzionali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, omesso esame di un fatto decisivo o motivazione radicalmente apparente.
- Quando una clausola è compatibile con più letture plausibili, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione ritenuta più convincente dalla parte soccombente.
- La censura per omesso esame non è ammissibile se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche se non sono state esaminate tutte le singole risultanze istruttorie.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente i fatti in modo diverso da quello prospettato dalle parti, purché resti fermo il petitum sostanziale.
- La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se la parte non indica specificamente di averla già proposta nei gradi di merito.
- La rinuncia tacita a far valere una clausola pattizia che richieda forma scritta non può essere desunta in modo generico da comportamenti equivoci, se il giudice di merito richiede un atto formale di rinuncia o una modifica contrattuale conforme alla forma richiesta.
- La compensazione delle spese può essere giustificata da ragioni quali la particolarità della vicenda e le difficoltà interpretative della clausola controversa, secondo il testo dell'art. 92 c.p.c. come integrato dalla giurisprudenza costituzionale.
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