Cassazione Civile, Ordinanza n. 17248/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni utenti del servizio idrico integrato che avevano ottenuto in primo grado il risarcimento del danno per l’erogazione di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge, quindi non utilizzabile per uso alimentare. Il giudice di pace aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda contro il gestore del servizio, respingendo invece la domanda di manleva proposta dal gestore verso la Regione Lazio. In appello, il tribunale ha confermato la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria degli utenti, ma ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda di garanzia contro la Regione, ritenendola riferita al cattivo esercizio del potere amministrativo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo anche sulla domanda degli utenti, sostenendo che la controversia investisse pure la riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa; 2) violazione della normativa ambientale e di settore e dell’art. 1218 c.c. per avere escluso la giurisdizione ordinaria sulla domanda di manleva, che secondo la ricorrente riguardava profili civilistici e l’impossibilità di intervenire sulla qualità dell’acqua in regime emergenziale; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo al ruolo della Regione Lazio nella gestione dell’emergenza arsenico. La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, ha dichiarato assorbito il terzo e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla giurisdizione sulla manleva, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario su tale domanda e rinviando al Tribunale di Viterbo in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata la decisione del tribunale quanto alla giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria degli utenti contro il gestore del servizio idrico integrato, rigettando il primo motivo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che anche la domanda di manleva del gestore nei confronti della Regione Lazio, essendo riflesso della domanda risarcitoria fondata sul rapporto privatistico di utenza, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in relazione al motivo accolto, con declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di garanzia e rinvio al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti degli utenti resistenti, mentre le spese del rapporto di manleva sono state rimesse al giudice munito di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c.
è richiamato per censurare il difetto di giurisdizione
art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
il ricorso può essere respinto se non offre elementi idonei a superare un orientamento consolidato di legittimità
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è invocato per denunciare violazioni di legge sulla giurisdizione e sulla responsabilità
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
è invocato per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato a sostegno della tesi della responsabilità contrattuale del gestore del servizio
artt. 141 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006
normativa ambientale evocata dalla ricorrente per descrivere il quadro regolatorio della vicenda
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. n. 31 del 2001
richiamati come disciplina della qualità delle acque destinate al consumo umano
richiamata come parte della disciplina emergenziale sull’arsenico
richiamato dal tribunale per fondare la giurisdizione amministrativa sulla manleva, ma la Cassazione ne esclude l’applicazione al caso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
viene escluso l’obbligo di ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
norma richiamata per il contributo unificato aggiuntivo
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per la modifica dell’art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- L’azione dell’utente contro il gestore del servizio idrico integrato per danni derivanti dalla fornitura di acqua non conforme ai limiti legali di sostanze tossiche appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché incide sul singolo rapporto di utenza e sull’inadempimento delle obbligazioni del gestore.
- La presenza di una programmazione o organizzazione pubblicistica del servizio idrico non sposta la giurisdizione quando la domanda riguarda il risarcimento del danno o la riduzione del corrispettivo dovuti dal gestore in base al rapporto privatistico con l’utente.
- La domanda di garanzia impropria o di manleva proposta dal gestore nei confronti dell’ente pubblico resta attratta alla giurisdizione del giudice ordinario se costituisce riflesso della pretesa principale proposta dall’utente contro il gestore e non introduce una autonoma controversia sul potere amministrativo.
- In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata, il ricorso per cassazione che riproponga mere argomentazioni già esaminate deve confrontarsi specificamente con l’orientamento precedente e offrire elementi per il suo mutamento, altrimenti è destinato al rigetto o all’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
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