Cassazione Civile, Ordinanza n. 17229/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a una società e al suo legale rappresentante il pagamento di una somma per forniture di pasti, sulla base di una fattura emessa dalla controparte. L'opposizione era stata rigettata dal Tribunale e poi la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione i soccombenti hanno denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di interpretazione della domanda giudiziale, sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto non contestata la loro posizione debitoria e la fornitura, mentre nell'atto di opposizione e nell'atto di appello il rapporto obbligatorio sarebbe stato espressamente disconosciuto. Hanno inoltre sostenuto che, in un'opposizione a decreto ingiuntivo per fornitura di beni/servizi, la fattura non può valere come prova del credito a favore di chi l'ha emessa e che spettava quindi alla controparte dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i ricorrenti non avevano assolto all'onere di specificare in modo puntuale cosa fosse stato effettivamente contestato, dove la contestazione fosse stata svolta e quale ne fosse il contenuto, così da consentire il controllo sulla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva fondato la decisione sulla mancata contestazione del fatto storico della ricezione delle forniture, ritenuto provato il rapporto obbligatorio. Quanto alla censura sull'interpretazione della domanda, la Corte l'ha ritenuta meramente assertiva e non autosufficiente, perché i ricorrenti si erano limitati a prospettare una lettura alternativa degli atti senza indicare la violazione dei canoni di interpretazione degli atti processuali o dei principi di domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Conseguentemente sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La non contestazione di un fatto storico rileva ai fini della decisione; la sua deduzione in cassazione richiede una specifica e puntuale allegazione del contenuto della contestazione e del relativo atto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge non può risolversi in una mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'apprezzamento sulla non contestazione è sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o quando la motivazione sia mancante, apparente, incoerente o incomprensibile.
La causa è stata trattata in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
La misura dell'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento della contestazione o non contestazione di un fatto rientra nell'interpretazione del contenuto dell'atto di parte ed è riservato al giudice di merito.
- In cassazione la denuncia di erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. richiede che il ricorrente indichi specificamente il fatto asseritamente non contestato, l'atto in cui la contestazione è stata formulata e il contenuto della contestazione.
- La censura sulla non contestazione non può tradursi in una generica critica alla valutazione della prova o in una mera prospettazione di una diversa lettura degli atti processuali.
- L'interpretazione della domanda giudiziale è sindacabile solo se si dimostra la violazione dei canoni di interpretazione degli atti processuali o dei principi del petitum e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non basta offrire una lettura alternativa della domanda.
- In opposizione a decreto ingiuntivo, se il giudice di merito accerta che il fatto storico costitutivo del credito non è stato contestato, tale accertamento può sorreggere la decisione di riconoscimento del credito.
- L'omessa specificazione dei passaggi rilevanti degli atti di causa rende inammissibile la doglianza in cassazione per difetto di autosufficienza e di specificità.
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