Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17225/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di comodato avente ad oggetto un'unità immobiliare con annesso terreno. La parte resistente, assumendosi erede del comodante, ha agito per far dichiarare cessato il comodato e ottenere la condanna al rilascio del bene. La parte ricorrente si è opposta e ha proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione. Il Tribunale ha rigettato entrambe le domande ritenendo che sulla stessa vicenda fosse già intervenuta una precedente sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto, che aveva respinto l'usucapione e accolto la domanda di rilascio. In appello, il convenuto ha contestato che la precedente sentenza fosse stata resa tra le stesse parti, sostenendo che nel giudizio definito dalla pronuncia del 2007 le parti processuali fossero diverse e che vi fossero errori nella ricostruzione della qualità di erede. In Cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c., insistendo sull'assenza di identità soggettiva tra il giudizio definito nel 2007 e quello attuale; con il secondo ha dedotto vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando la qualificazione della sua posizione processuale nel giudizio precedente e l'omesso esame di circostanze rilevanti circa la qualità di erede e il contenuto della precedente decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché la sentenza del 2007 invocata per escludere il giudicato esterno non era stata prodotta o adeguatamente riprodotta nel ricorso, impedendo alla Corte di verificare il contenuto del preteso giudicato. La Corte ha ribadito che, anche quando si deduce un errore nell'interpretazione del giudicato esterno, il ricorso deve riportare il testo rilevante della decisione precedente. Il secondo motivo è stato ritenuto non ammissibile perché formulato ancora nei termini del vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, non più deducibile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non ha superato la preclusione dell'art. 348-ter c.p.c. e, comunque, la censura verteva su una svista materiale sulla qualità di erede, non su un omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa nei limiti della causa petendi e del petitum; la preclusione da giudicato esterno è quindi rilevante se la precedente decisione riguarda gli stessi soggetti e il medesimo oggetto.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti; la mancata produzione o trascrizione della sentenza invocata come giudicato esterno comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non più l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente non può denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo se non dimostra che la base fattuale della decisione di appello è diversa da quella posta a fondamento della decisione di primo grado.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione censurabile in cassazione è ridotta al minimo costituzionale, non essendo più consentito sindacare genericamente l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente l'eccezione di giudicato esterno nel ricorso per cassazione, è necessario riportare o allegare in modo specifico la decisione precedente, indicando il testo utile della motivazione e del dispositivo; il mero riferimento alla sua esistenza non basta.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono più scrutinabili in cassazione le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente che invochi l'omesso esame di un fatto decisivo deve anche confrontarsi con la preclusione specifica prevista dall'art. 348-ter c.p.c. e dimostrare la non coincidenza della base fattuale delle due decisioni di merito.
  • Un errore materiale o una svista nella qualificazione di una parte processuale non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se non si traduce nella mancata considerazione di un preciso accadimento storico rilevante per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoComodato
RamiProcesso civileDiritti realiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.