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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17230/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di due coniugi in comunione, di un immobile sito in Pontassieve. In sede di separazione personale omologata nel 1993, uno dei coniugi trasferì all'altro la propria quota ideale del bene, ma il relativo accordo fu trascritto solo nel 2014, dopo la dichiarazione di fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile. L'acquirente convenne in giudizio la curatela per far accertare la proprietà esclusiva dell'immobile, invocando in via principale l'accordo di separazione e, in via subordinata, l'usucapione ventennale. La curatela resistette sostenendo che il trasferimento non era opponibile alla massa perché trascritto dopo il fallimento e che l'usucapione era inammissibile o comunque incompatibile con un valido titolo derivativo già esistente. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello riformò, accertando l'usucapione ventennale e condannando la curatela alle spese. La curatela ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 1158 c.c., assumendo che l'usucapione fosse stata esaminata senza prima valutare la domanda principale fondata sul titolo derivativo e che il titolo stesso escludesse l'usucapione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alla cancellazione della trascrizione dell'accordo di separazione; 3) erronea statuizione sulle spese, anche in ragione dell'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza processuale perché le domande erano state formulate in primo grado in modo alternativo e non subordinato, sicché non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha inoltre respinto la censura sostanziale, affermando che la proprietà e gli altri diritti reali sono diritti autodeterminati, che la domanda di usucapione è proponibile anche contro la curatela fallimentare e che il titolo derivativo, ancorché non opponibile alla massa perché trascritto dopo il fallimento, può valere come fatto storico idoneo a far presumere l'inizio del possesso utile ad usucapire. È stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo sulla cancellazione della trascrizione, poiché l'accertamento dell'usucapione rendeva comunque irrilevante tale domanda. È stato infine dichiarato inammissibile il terzo motivo sulle spese, sia perché non era specificamente censurata la regolazione delle spese alla luce dell'esito complessivo della lite, sia perché il patrocinio a spese dello Stato non incide sulla ripartizione delle spese tra le parti. La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché le domande erano state proposte in via alternativa, non subordinata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla valutazione delle prove, senza accoglimento della censura.

  • art. 1158 c.c.

    L'usucapione è compatibile con la deduzione di un possesso ventennale; il possesso utile può decorrere dal titolo anche se questo non è opponibile alla massa fallimentare.

  • art. 2644 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo ha ritenuto ostativo all'usucapione dedotta.

  • art. 2651 c.c.

    La trascrizione della sentenza di accertamento dell'usucapione ha funzione pubblicitaria e non costituisce onere sostanziale per l'attore.

  • art. 2657 c.c.

    Il verbale di separazione consensuale con trasferimenti immobiliari è ricompreso tra gli atti soggetti a formalità rilevanti ai fini dell'opponibilità.

  • art. 2914 c.c.

    Richiamato in via di coordinamento con la disciplina dell'opponibilità degli atti al fallimento.

  • art. 42 l.fall.

    Il vincolo di indisponibilità dei beni del fallito non impedisce l'accertamento di fatti acquisitivi di diritti reali già compiuti.

  • art. 45 l.fall.

    Le formalità compiute dopo il fallimento sono inefficaci verso i creditori, ma tale regola non esclude l'accertamento dell'usucapione e non impone la cancellazione della trascrizione per ottenere l'inefficacia verso la massa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di nullità per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come vizio motivazionale, ma la Corte ha deciso in base alla corretta ricostruzione della domanda e del rapporto tra titolo e usucapione.

  • art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non altera la disciplina della soccombenza e della ripartizione delle spese tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Le domande di accertamento della proprietà fondate su un titolo derivativo e quelle fondate sull'usucapione possono essere proposte in via alternativa; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. se il giudice esamina la domanda di usucapione senza seguire un preteso ordine di subordinazione che non risulta dagli atti.
  • La proprietà e gli altri diritti reali sono diritti autodeterminati: la causa petendi dell'azione di accertamento si identifica nel diritto stesso e non nel titolo che ne costituisce la fonte; il titolo rileva principalmente ai fini della prova.
  • L'esistenza di un titolo di acquisto non opponibile alla massa fallimentare non impedisce, di per sé, l'accertamento dell'usucapione; quel titolo può valere come fatto storico idoneo a dimostrare o presumere l'inizio del possesso utile al decorso del termine ventennale.
  • L'art. 45 l.fall. disciplina l'inefficacia verso i creditori delle formalità eseguite dopo il fallimento, ma non introduce un divieto di accertamento dell'acquisto a titolo originario per usucapione, che resta proponibile anche contro la curatela.
  • La trascrizione della sentenza dichiarativa di usucapione ha funzione di pubblicità e non costituisce un presupposto sostanziale dell'azione.
  • La mancata o tardiva trascrizione di un atto valido non può essere 'sanata' dall'usucapione, ma il fatto storico del titolo può comunque essere valorizzato per individuare l'inizio del possesso.
  • La regolazione delle spese va compiuta tenendo conto dell'esito complessivo della lite; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide sulla condanna della parte soccombente a rifondere le spese alla controparte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoProprietàLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileDiritti realiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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