Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17228/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un atto del 22 maggio 2001 con cui il debitore, asseritamente esposto verso il fallimento di una società per euro 107.618,71, aveva trasferito alla moglie l'usufrutto di un appartamento con cantinola e box seminterrato e ai figli la nuda proprietà del medesimo bene. Il curatore fallimentare agiva per far dichiarare l'atto nullo o, in subordine, inefficace ex art. 2901 c.c., deducendo che fosse simulato o comunque lesivo delle ragioni creditorie. I convenuti contestavano, tra l'altro, l'esistenza del credito, l'assenza di intenti fraudolenti, la presenza nel patrimonio del debitore di un altro immobile di valore sufficiente a soddisfare il credito e l'insussistenza dell'eventus damni. In appello i soccombenti sostenevano che la disponibilità di un ulteriore immobile, già sottoposto a esecuzione, escludesse il pregiudizio ai creditori e che non potesse presumersi il consilium fraudis. Con il ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., della relazione di stima dell'altro immobile, che avrebbe dimostrato la sufficienza del patrimonio residuo; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. quanto alla scientia damni, per non avere la corte territoriale riconosciuto l'inconsapevolezza del pregiudizio nonostante il valore del bene residuo e il comportamento collaborativo del debitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte di merito non avesse omesso l'esame del valore dell'altro immobile, ma avesse correttamente affermato che l'eventus damni sussiste anche quando l'atto dispositivo renda più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, senza che la mera esistenza di un altro bene, per di più già pignorato, escluda il pregiudizio. Ha inoltre osservato che la censura sulla scientia damni mirava in realtà a una diversa valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche quando l'atto di disposizione non elimini del tutto la garanzia patrimoniale, ma la renda solo più incerta o difficoltosa; il creditore deve provare la modificazione peggiorativa della garanzia, mentre il debitore può difendersi dimostrando che il patrimonio residuo sia ampiamente capiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo che lo richiama è inammissibile se, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis

    È richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È indicata come norma introduttiva del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede che l'atto dispositvo azzeri integralmente il patrimonio del debitore: è sufficiente che lo renda quantitativamente o qualitativamente meno capiente e, soprattutto, più difficile o incerto da aggredire.
  • La disponibilità di altri beni nel patrimonio del debitore non esclude automaticamente il pregiudizio ai creditori, specie se tali beni sono già gravati o comunque non offrono certezza di pronta e integrale satisfazione.
  • L'onere di allegare e dimostrare il peggioramento della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre il debitore che intenda sottrarsi all'azione pauliana deve provare l'ampia sufficienza del patrimonio residuo.
  • La censura che, in cassazione, sollecita una nuova valutazione della prova e dei fatti di causa è inammissibile, perché trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
  • Quanto alla scientia damni, la deduzione della sua insussistenza non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimento
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.