Cassazione Civile, Ordinanza n. 17227/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un fondo rustico in Roccella Jonica. In primo grado la convenuta aveva ottenuto il rigetto della domanda di rilascio proposta dalle proprietarie e l'accoglimento della propria riconvenzionale di usucapione, sul presupposto che il terreno fosse stato coltivato dapprima dal dante causa e poi dalla stessa convenuta come possessore uti dominus. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo provato che tra le parti intercorresse un rapporto agrario di colonia parziaria, poi scaduto per mancata conversione in affitto, con conseguente obbligo di rilascio del fondo. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 115, 116, 1141 e 1144 c.c. e l'omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato solo parte delle prove, avrebbe omesso di considerare il possesso ultraventennale utile ad usucapire, avrebbe dato indebita rilevanza a testimonianze relative a periodi recenti e avrebbe errato nel ritenere sussistente un rapporto agrario invece di un possesso utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha anche osservato che, comunque, il ricorso sarebbe stato inammissibile perché i motivi non colpivano la ratio decidendi: il primo pretendeva una diversa valutazione del materiale istruttorio e una non consentita diversa distribuzione dell'onere della prova, mentre il secondo non dimostrava un effettivo errore di sussunzione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e si traduceva in una critica al merito della valutazione probatoria. Sono state liquidate le spese in favore delle controricorrenti; escluso invece il raddoppio del contributo unificato per la natura agraria della controversia.
Norme richiamate
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata deve essere accompagnato dalla relata di notificazione; la sua mancanza determina improcedibilità del ricorso se la relata non sia prodotta neppure dalla parte resistente.
La verifica della tempestività dell'impugnazione è collegata al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza.
È richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.
La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; il motivo era formulato come omesso esame ma in realtà sollecitava un nuovo apprezzamento delle prove.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente un controllo generale sulla valutazione delle prove.
La presunzione di possesso opera solo se non risulti che il potere di fatto sia iniziato come detenzione; nel caso la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti della presunzione invocata.
Richiamato in relazione alla distinzione tra detenzione e possesso, ai fini dell'usucapione.
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché la controversia è agraria.
La Corte d'appello aveva ritenuto i rapporti di colonia parziaria scaduti per mancata conversione in affitto, con conseguente obbligo di rilascio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è improcedibile se, quando risulti notificata la sentenza impugnata, non sia depositata nei termini la relata di notificazione unitamente alla copia autentica della decisione, salvo che tale documento risulti prodotto dalla controparte.
- La verifica della procedibilità del ricorso per cassazione impone al giudice un controllo officioso del rispetto dell'art. 369 c.p.c.; l'eventuale mancata eccezione della controparte non sana la mancanza documentale.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove o una nuova lettura del materiale istruttorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che tale valore non hanno o viceversa; non può ridursi a una critica all'apprezzamento di merito delle prove.
- In tema di usucapione, chi invoca il possesso utile deve allegare e provare in modo puntuale i fatti costitutivi della propria pretesa; non può pretendere che la controparte dimostri l'assenza del possesso o la presenza di detenzione.
- La presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. non opera quando il rapporto iniziale del soggetto con il bene risulti giustificato da un titolo di detenzione, come un rapporto agrario, poiché in tal caso occorre la prova dell'interversione del possesso.
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