Cassazione Civile, Ordinanza n. 11111/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di sanzioni amministrative irrogate in relazione al tardivo versamento dell’imposta principale sulle successioni dovuta in dipendenza di due denunce di successione (principale e integrativa) relative al decesso di un soggetto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la decisione favorevole alla contribuente, ritenendo insussistente una dilazione di pagamento e non perfezionato il ravvedimento. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, assumendo un litisconsorzio necessario processuale; 2) nullità per erroneo rilievo di carenza di motivazione della sentenza di primo grado; 3) violazione dei principi di legittimo affidamento e buona fede e dell’art. 115 c.p.c., per non avere considerato l’asserita interlocuzione dell’ufficio circa la possibilità di definire la posizione con ravvedimento operoso al 3%; 4) violazione del favor rei, per mancata applicazione dello ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria, che riduce la sanzione al 50% per ritardi non superiori a 90 giorni; 5) violazione delle norme sull’imposta di successione, per mancata applicazione della sopravvenuta disciplina che elimina la garanzia fideiussoria quale condizione per la dilazione di pagamento; 6) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’ufficio per tardività. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente, ritenuto volto a contestare non vizi propri della cartella, ma profili degli atti presupposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo l’appello dell’Agenzia e ha escluso la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione. Ha inoltre dichiarato infondati o inammissibili i motivi relativi a omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello, carenza di motivazione della sentenza di primo grado, legittimo affidamento/ravvedimento operoso e sopravvenuta disciplina della dilazione senza garanzia. Ha invece accolto il quarto motivo, riconoscendo applicabile, in pendenza del giudizio, il principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie, con possibilità di applicare la disciplina più favorevole sopravvenuta che riduce la sanzione per il ritardo nel pagamento non superiore a 90 giorni. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato rigettato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per il riesame della misura della sanzione alla luce dello ius superveniens più favorevole.
Norme richiamate
nel processo tributario d’appello non determina di per sé un obbligo di integrazione del contraddittorio verso tutti i partecipanti al primo grado quando non ricorrano i presupposti delle cause inscindibili o dipendenti
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la valutazione del giudice d’appello sul preteso difetto di motivazione della sentenza di primo grado è stata ricondotta a un più ampio riesame del materiale probatorio, non a un vizio strutturale della decisione
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
non è stato ravvisato un affidamento incolpevole della contribuente su una definizione agevolata non supportata da prova di accordi o comportamenti univoci dell’amministrazione
la censura non è stata accolta perché la valutazione delle prove e delle risultanze processuali resta riservata al giudice di merito
art. 15, comma 1, lett. o), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
ha introdotto una disciplina sanzionatoria più favorevole per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, riducendo la sanzione alla metà
art. 1, comma 133, L. 28 dicembre 2015, n. 208
ha reso applicabile nel giudizio pendente il trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158/2015
art. 38 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
nel testo previgente richiedeva, per la dilazione dell’imposta di successione, una garanzia fideiussoria; la successiva riforma ha eliminato tale condizione ma non è retroattiva
l’omessa pronuncia su eccezioni processuali è rilevante solo se la questione era effettivamente devoluta al giudice e non si sia già formato un giudicato implicito o esplicito
art. 13, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
prevede la sanzione del 30% per omesso/tardivo versamento del tributo, applicata nel caso concreto
art. 13, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
il ravvedimento operoso non è praticabile oltre i termini e alle condizioni previste dalla legge
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo salvo espressa previsione
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
in materia di sanzioni tributarie si applica la legge più favorevole se il provvedimento non è definitivo
art. 32, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
consente l’applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio più favorevole ai procedimenti ancora pendenti
art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
in caso di contestazioni sul merito della pretesa, l’agente della riscossione può chiamare in causa l’ente impositore per tutelarsi dalle conseguenze della lite
la Corte può decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, anche in presenza di errori su norme processuali
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
non introduce un autonomo litisconsorzio necessario processuale nel giudizio tributario di appello, restando applicabili le regole delle cause scindibili e dipendenti
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello non sussiste un obbligo generalizzato di integrare il contraddittorio verso tutte le parti presenti nel primo grado: occorre verificare se la controversia presenti cause inscindibili, dipendenti o scindibili secondo le regole del codice di rito.
- L’impugnazione della cartella esattoriale da parte del contribuente non implica di regola un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione; il vizio attiene, al più, alla legittimazione o alla facoltà del concessionario di chiamare in causa l’ente.
- La valutazione delle prove, della loro attendibilità e della loro rilevanza spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e non apparente.
- In materia tributaria, le norme che disciplinano le modalità di pagamento o rateizzazione del tributo sono soggette al principio di irretroattività, salvo espressa previsione di efficacia retroattiva.
- Il principio del favor rei in materia sanzionatoria tributaria consente l’applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole nei giudizi ancora pendenti, purché la sanzione non sia divenuta definitiva.
- Per applicare il favor rei occorre che la nuova disciplina incida effettivamente sulla misura sanzionatoria della violazione già contestata e che il giudizio sia ancora aperto.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione processuale può essere fatta valere in cassazione, ma la Corte può decidere la questione nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Il ravvedimento operoso o altre forme di definizione agevolata non possono essere riconosciuti in assenza dei relativi presupposti di legge o di prove specifiche di un comportamento concludente dell’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11085/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11086/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11088/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11089/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11091/2025 del 28/04/2025
- ordinanza_civile · 28 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11092/2025 del 28/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →