Cassazione Civile, Ordinanza n. 32181/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di pagamento IMU emessi da un comune per più annualità, senza applicare la riduzione del 50% prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzati. Il proprietario aveva presentato una dichiarazione ex d.P.R. 445/2000 corredata da perizia tecnica, sostenendo che l'immobile fosse inagibile da anni, privo di utilizzazione e di redditività, e che successivamente fosse stato anche sequestrato per un tentativo di occupazione. In appello, tuttavia, la CTR aveva ritenuto che la documentazione prodotta non dimostrasse i presupposti regolamentari di inagibilità, riferiti a degrado fisico tale da porre in pericolo cose o persone o a obsolescenza funzionale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011, sostenendo che la norma impone la riduzione per i fabbricati inagibili/inabitabili e che il bene rientrava in tale nozione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, lamentando che il giudice d'appello avrebbe sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di gravame; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella dedotta mancanza di sicurezza statica del fabbricato risultante dalla perizia di parte e dalla necessità di interventi strutturali radicali; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il Comune conosceva comunque la situazione di degrado e che la prova della inagibilità era stata fornita dai contribuenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza regionale non fosse apparente, perché il percorso argomentativo era intelligibile e spiegava la ragione del rigetto della domanda di riduzione IMU, ossia l'insussistenza dei presupposti di inagibilità secondo il regolamento comunale. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza di omessa pronuncia, osservando che il ricorrente non aveva assolto l'onere di riportare puntualmente in ricorso i motivi di appello e i relativi atti processuali. Il primo motivo è stato reputato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove. Il terzo motivo è stato ritenuto ostacolato dalla doppia conforme e comunque volto a contestare la ricostruzione fattuale e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto al quarto motivo, la Corte ha ribadito che l'onere di provare i presupposti per beneficiare di una riduzione o esenzione fiscale grava sul contribuente e che la perizia stragiudiziale ha valore solo indiziario, rimesso alla valutazione del giudice di merito. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, lettera b), d.l. n. 201/2011
base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
la riduzione spetta solo se risultano concretamente provati i presupposti di inagibilità/inabitabilità previsti dalla norma e dal regolamento comunale
art. 5 del d.l. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato quale criterio di determinazione del valore dell'immobile ai fini IMU
richiamato per la dichiarazione resa dal contribuente sulla condizione dell'immobile
art. 31, lettera c), d.P.R. n. 457/1978
richiamato come parametro regolamentare per definire gli interventi edilizi connessi alla situazione dell'immobile
richiamato nel motivo relativo alla denunciata nullità della sentenza di appello
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro del contenuto della sentenza tributaria
evocato per sostenere il vizio di motivazione apparente
art. 111 Cost.
evocato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte ha escluso che fosse utilizzabile per contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza, ma ritenuto infondato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo, ma non applicabile alla mera contestazione della valutazione istruttoria
l'onere di provare i presupposti della riduzione fiscale incombe sul contribuente che la invoca
la violazione di questa norma è il corretto paradigma per contestare l'utilizzo di prove non introdotte o la decisione su prove fuori dai poteri officiosi
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per il divieto di censurare in cassazione il vizio motivazionale in caso di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La riduzione del tributo per fabbricati inagibili o inabitabili è subordinata alla prova concreta dei presupposti previsti dalla legge o dal regolamento applicabile; non basta allegare in astratto il degrado del bene o la mancata redditività.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, perché tale sindacato resta riservato al giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; se il percorso argomentativo è comprensibile e rende percepibile la ratio decidendi, il vizio non sussiste.
- Il vizio di omessa pronuncia va dedotto in cassazione in modo specifico, indicando puntualmente domanda o eccezione, atto processuale e momento in cui furono formulate; in difetto, la censura è inammissibile.
- Nel regime della doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le divergenze tra la motivazione di primo grado e quella d'appello; altrimenti la censura non è scrutinabile.
- La perizia stragiudiziale ha valore di allegazione difensiva tecnica e non di prova legale: il giudice di merito può valutarla discrezionalmente e non è tenuto a ritenerla decisiva.
- Chi invoca una riduzione o esenzione fiscale sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi del beneficio, mentre la prova della mera fonte del tributo resta a carico dell'amministrazione.
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