Cassazione Civile, Ordinanza n. 20003/2021 del 14/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione con cui una società estera aumentava il capitale sociale mediante emissione di azioni, a fronte del conferimento di immobili siti in Napoli da parte di un soggetto persona fisica; per la parte residua del valore degli immobili la società emetteva una promissory note a favore del conferente. L'Ufficio riteneva che, considerata la struttura complessiva dell'operazione, l'atto dovesse essere qualificato come compravendita immobiliare e notificava avviso di liquidazione con applicazione dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 7%. La CTR confermava, ritenendo infondata l'eccezione di nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale perché nuova in appello, e ravvisando ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986 una cessione di immobili dietro corrispettivo, dato che la parte prevalente del valore non risultava conferita come capitale ma pagata con promissory note. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l'Ufficio avesse indebitamente riqualificato come cessione immobiliare il conferimento in società e il successivo trasferimento delle quote a un trust, negando autonomia ai due atti. Con il secondo motivo lamentava l'errata qualificazione dell'operazione e il travisamento dei fatti, ma in modo generico e senza indicare specificamente la norma violata; inoltre riproponeva questioni relative al trust non esaminate dalla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi. Il primo non coglieva la ratio decidendi, perché la CTR non aveva fondato la decisione sul trust, bensì sul dato che la maggior parte del valore degli immobili era stata pagata con promissory note e non con effettivo aumento di capitale, da cui la qualificazione dell'operazione come vera e propria cessione di beni dietro corrispettivo. Anche i richiami al profilo antielusivo e al contraddittorio endoprocedimentale sono stati ritenuti inammissibili, essendo la relativa questione stata già dichiarata nuova in appello. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché generico, privo dell'indicazione della norma asseritamente violata e sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito; inoltre riproponeva temi sul trust estranei alla ratio della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
ai fini dell'imposta di registro rileva la sostanza economico-giuridica dell'operazione descritta negli atti; nel caso concreto, la Corte ha avallato la lettura secondo cui l'operazione, per come strutturata e remunerata, integrava una cessione di immobili dietro corrispettivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per censurare un percorso argomentativo diverso da quello effettivamente adottato dal giudice di merito.
- La censura per violazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o del merito della controversia.
- In materia di imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta sulla base della reale natura dell'operazione desumibile dal contenuto complessivo degli atti, ma la doglianza in cassazione deve misurarsi con l'effettivo fondamento della decisione impugnata.
- Questioni nuove, non dedotte nel giudizio di merito e dichiarate tali dal giudice di appello, non possono essere riproposte utilmente in cassazione come base di censura della decisione.
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