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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19161/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009, deducendo che l'avviso di accertamento presupposto non le sarebbe mai stato notificato. L'Agenzia delle dogane ha sostenuto di aver notificato l'avviso mediante raccomandata internazionale e di aver inserito nello stesso plico anche altri due avvisi, regolarmente impugnati dalla contribuente. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: con il primo si denunciava la violazione delle norme sulla notifica e sulla prova, assumendo che spettasse all'Ufficio dimostrare il contenuto del plico e che le indicazioni esterne della busta non avessero valore di prova privilegiata; con il secondo si deduceva nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, poiché la CTR aveva ritenuto che, essendo la presenza del terzo avviso desumibile dalla busta, fosse onere della destinataria segnalare subito il disguido, con conseguente decorso del termine di impugnazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR esisteva ed era controllabile, sicché non ricorreva alcun vizio di motivazione apparente o di mancanza del minimo costituzionale; ha inoltre precisato che la censura non poteva investire l'interpretazione dell'art. 10 della l. n. 212/2000, ma solo l'accertamento dei fatti. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi e tendeva a rivalutare il fatto, precluso in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di contestazione del contenuto di una raccomandata, l'onere di provare che il plico non contenesse l'atto allegato grava sul destinatario; tuttavia, quando il mittente afferma di avere spedito più atti nello stesso plico e il destinatario contesta la circostanza, la prova dell'effettivo inserimento di più atti può essere fornita anche per presunzioni, valorizzando le indicazioni riportate sull'involucro. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le controparti erano rimaste intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 6 comma 1 legge n. 212/2000 nonché degli artt.1335, 2727 e 2729 c.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una diversa ricostruzione del fatto o per contestare l'accertamento probatorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992, in connessione all’art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa o incomprensibile.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come norma sulla validità/notifica dell'avviso di accertamento, ma la Corte non affronta il merito della sua applicazione, ritenendo inammissibile la censura.

  • art. 6, comma 1, L. n. 212/2000

    È evocato quale norma posta a sostegno della contestazione sulla notifica; la Corte osserva che l'interpretazione della norma non integra il vizio motivazionale dedotto.

  • art. 1335 c.c.

    La ricezione della raccomandata fa presumere la conoscenza dell'atto comunicato; quando l'atto sia contestato nel suo contenuto, l'onere della prova segue il principio di vicinanza della prova e, in determinate circostanze, le indicazioni sulla busta possono avere rilievo presuntivo.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per provare il contenuto del plico spedito, valorizzando elementi esterni come le indicazioni riportate sull'involucro.

  • art. 2729 c.c.

    La prova del contenuto della raccomandata può essere desunta anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione, ma la censura è respinta perché la sentenza d'appello contiene una motivazione percepibile.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ma non viene ravvisata alcuna violazione.

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è confinato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte ricorda che può correggere la motivazione in diritto, ma non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Il principio di collaborazione e buona fede non consente di sovvertire il riparto dell'onere della prova sulla pretesa mancanza del contenuto del plico.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo contributivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di comunicazioni a mezzo raccomandata, la ricezione del plico fa operare la presunzione di conoscenza dell'atto; chi contesta che il plico fosse privo dell'atto o contenesse un atto diverso deve fornire la prova contraria, secondo il criterio della vicinanza della prova.
  • Se il mittente afferma di avere inserito più atti nello stesso plico e il destinatario contesta tale circostanza, il contenuto del plico può essere dimostrato anche per presunzioni, valorizzando gli elementi esterni della busta, purché siano seri e univoci.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di violazione di legge o di nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria, ossia al solo minimo costituzionale.
  • L'affermazione di un possibile disguido nella spedizione, se richiamata solo ai fini della regolazione delle spese, non incide sulla ratio decidendi della sentenza se la decisione di merito si fonda su autonome e sufficienti ragioni probatorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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